RESPONSABILITÀ DEL CONTRIBUENTE IN CASO DI ILLECITI COMMESSI DALL’INCARICATO
Il contribuente che affida ad un professionista la gestione degli adempimenti tributari è tenuto ad un’attività di vigilanza e di controllo sull’operato di quest’ultimo. La mera delega, dunque, non esclude la responsabilità del contribuente in caso di illeciti commessi dall’incaricato.
È questo il principio affermato con l’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025 della Corte di Cassazione.
La fattispecie nasce dalla contestazione ad un contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della condotta di indebita detrazione dell’IVA per fatture inesistenti e di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta fittizio.
Il contribuente impugna l’avviso di accertamento sostenendone l’illegittimità per non aver considerato – tra l’altro – che egli si era avvalso dell’operato di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale.
Da ciò ne deriverebbe la sua estraneità rispetto all’illecito.
Di diverso avviso, tuttavia, è la Corte di Cassazione, la quale sottolinea come il contribuente che si avvale dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale è comunque tenuto a vigilare sull’operato di quest’ultimo.
E, nell’eventualità di illeciti, è pure tenuto a dimostrare di aver effettuato tale controllo.
Più volte già la Cassazione, in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che “Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista “infedele”, deve fornire la prova, non solo dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all’incarico ricevuto” .
In pratica, la responsabilità del contribuente può essere esclusa se:
– dimostra di aver diligentemente esercitato un’effettiva attività di controllo sul lavoro del professionista;
– la condotta del professionista è stata fraudolenta, tale cioè da mascherare l’inadempimento.
Dunque, il mero affidamento ad un commercialista dell’assolvimento delle proprie pratiche fiscali non è sufficiente a considerare un contribuente “adempiente” e, nell’eventualità, esente da responsabilità.
Al contrario, il singolo è sempre tenuto a vigilare sul “modus operandi” del delegato.
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