INL – PATENTE A CREDITI – RICONOSCIMENTO CREDITI AGGIUNTIVI – NOTA 15 LUGLIO 2025, N. 288
Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 27/2025 del 15/07/2025) per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 288 del 15 luglio 2025, recante indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di seguito elencati:
- Anzianità iscrizione CCIAA
A tale riguardo, l’INL ricorda che l’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA. Pertanto:
– per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi (art. 89, comma 1 lett. d, d.lgs. n. 81/2008) iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
– per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
– i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.
- Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA
L’INL chiarisce che il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).
- Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell’asseverazione (di norma triennale).
- Possesso della certificazione SOA di classifica I e possesso della certificazione SOA di classifica II.
Con specifico riferimento a tali casistiche, l’Ispettorato evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.
- Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.
Nel rinviare alle specifiche indicazioni riportate nella nota per ciascuna delle suddette fattispecie, si segnala che, con specifico riferimento a quelle relative al possesso della certificazione SOA di classifica I o II, l’ispettorato evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.”
Con riferimento alla documentazione caricata, l’Ispettorato ribadisce che il legale rappresentante, o un suo delegato, avranno la possibilità fin da un mese prima della scadenza delle attestazioni o certificazioni sopra elencate, di caricare il nuovo documento, con la relativa data di inizio e fine validità.
Nel prosieguo della nota, l’INL fornisce istruzioni in merito alle modalità per l’eventuale rettifica dei requisiti ulteriori erroneamente inseriti per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi. Nello specifico, l’INL chiarisce che la rettifica può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00. Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro. La richiesta, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della PAC e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.).
Infine, con riferimento alle modalità per la richiesta della patente da parte dei soggetti non italiani privi di identità digitale (ossia comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari), l’INL precisa che essi dovranno essere identificati contattando un Ufficio Territoriale dell’Ispettorato del lavoro, al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale.
Nel rinviare, per quanto non riportato, alle specifiche indicazioni contenute nella nota, segnaliamo che il Servizio sindacale rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Allegato: INL_nota_n_288_15-luglio_2025
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