NIENTE SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L’OFFERTA TECNICA PRIVA DI FIRMA DIGITALE
(Tar Lazio Sezione Quarta Ter, n. 1389 del 14 luglio 2025)
Il ricorso è stato proposto da un operatore economico, escluso da una procedura finalizzata all’affidamento di servizi in quanto non aveva inserito nella busta tecnica il file pdf autogenerato e firmato digitalmente.
L’azienda ha sostenuto di aver correttamente trasmesso l’offerta tecnica, dimostrando l’invio tramite PEC, e ha attribuito la mancata presenza del documento a un semplice accesso successivo alla piattaforma, utile solo a verificare l’esattezza della trasmissione.
Sul punto ha quindi invocato:
- il principio di affidamento;
- la possibilità di rimediare tramite soccorso istruttorio;
- la violazione della par condicio per eccesso di formalismo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione, dato che nel disciplinare prevedeva esplicitamente che ogni modifica effettuata prima della scadenza avrebbe generato l’obbligo di ripetere l’intera procedura di trasmissione del file e di apposizione della firma.
L’accesso successivo e il download del nuovo file da parte dell’operatore economico avevano generato un documento mai firmato digitalmente e inoltre il sistema ha registrato un tentativo di modifica oltre il termine stabilito. Secondo il Collegio, l’offerta tecnica priva del PDF firmato era giuridicamente inesistente, e pertanto insanabile tramite soccorso istruttorio.
Il TAR ha richiamato il principio per cui ogni operatore è responsabile della corretta gestione delle fasi di caricamento e trasmissione delle offerte, specie nelle gare digitali. Un comportamento imprudente o frettoloso, anche se non doloso, espone a conseguenze pregiudizievoli.
Il file pdf autogenerato dalla piattaforma non è un allegato accessorio, bensì l’offerta stessa. La firma digitale è l’elemento che conferisce validità giuridica alla manifestazione di volontà: senza di essa, il documento è nullo.
L’omissione del file firmato digitalmente rientra tra le “carenze essenziali” che non possono essere sanate: consentirne la regolarizzazione violerebbe il principio di parità di trattamento.
Secondo quanto previsto dall’art. 101, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, non è ammesso il ricorso a soccorso istruttorio per le omissioni relative alla «documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica».
La sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica senza dubbio rientra nell’alveo applicativo di questa disposizione, trattandosi dell’unico elemento idoneo a conferire giuridica esistenza alla proposta tecnica formulata e ad esprimere la volontà espressa dei soggetti muniti di legale rappresentanza della società.
Ne discende l’impossibilità di supplire alla mancanza di sottoscrizione dell’offerta mediante il soccorso istruttorio della P.A., perché ciò comporterebbe una lesione della par condicio dei concorrenti, per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell’avviso pubblico.
Solo in caso di malfunzionamenti del sistema imputabili alla stazione appaltante, dei quali si abbia prova, è possibile discutere di soccorso istruttorio per la nuova presentazione dell’offerta tecnica.
La clausola che impone la riapertura della procedura in caso di modifiche prima del termine è legittima, in quanto funzionale alla tracciabilità e univocità dei dati trasmessi. Sul punto, il TAR ha spiegato che non si tratta né di una scelta illogica né ambigua.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’impossibilità di invocare il soccorso istruttorio per rimediare all’inesistenza giuridica dell’offerta, tranne che nel caso in cui il disservizio sia imputabile alla SA (e dimostrato).
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Tar Lazio Sezione Quarta Ter, n. 1389 del 14 luglio 2025
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