NUOVO CODICE E OBBLIGO DI COMUNICARE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA SUSSISTENZA DI TUTTI I FATTI E PROVVEDIMENTI CHE POSSONO COSTITUIRE CAUSA DI ESCLUSIONE
(Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 14/08/2025, n. 766)
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- Non è condivisibile neppure l’argomentazione basata sull’art. 96 comma 14 del D. Lgs. 36 del 2023, che prevede l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ove non menzionati nel fascicolo virtuale. Secondo la ricorrente, da tale norma conseguirebbe la superfluità di una dichiarazione specifica, considerata l’interoperabilità tra il Casellario informatico ANAC e il fascicolo virtuale.
- In primo luogo, deve considerarsi il chiaro dettato sia dell’art. 96 comma 3 sia dell’art. 98 comma 5 del D. Lgs. 36 del 2023.
Entrambe le norme richiedono espressamente l’effettuazione di precise comunicazioni e dichiarazioni, finalizzate a consentire celermente la verifica in ordine alla presenza di situazioni ostative.
Le stesse pertanto non possono essere pretermesse, anche in considerazione del fatto che il contenuto del fascicolo virtuale può non essere completo e la loro omissione non consentirebbe all’amministrazione di svolgere in modo celere e compiuto la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa.
Del resto, è difficile conciliare l’affermazione della ricorrente in ordine al fatto che xxx s.r.l. avrebbe confidato che le risoluzioni, già iscritte nel Casellario Informatico, risultassero visibili nel suo fascicolo virtuale con quanto, invece, dichiarato nella propria “Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno”, ove al punto B.21 ha cancellato proprio la dicitura “Il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all’art.98, comma 3, lett. c), del Codice”.
In questo modo, come correttamente rilevato dal RUP, la consorziata non ha semplicemente omesso di dichiarare, ma ha lasciato intendere l’assenza di risoluzioni, tenendo un comportamento poco trasparente, non molto dissimile a quello di cui alla sentenza TAR Brescia, Sez. II, 20 gennaio 2025 n. 34 richiamata proprio dalla stessa ricorrente.
Del resto, occorre non dimenticare che xxx s.r.l. è un operatore professionale abituato a partecipare a procedure di selezione e, pertanto, è ben consapevole del significato e della portata che hanno certe dichiarazioni come quella risultante dalla cancellazione della frase sopra riportata.
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