CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – ESCLUSIONE DEI PERIODI DI TRATTAMENTO SALARIALE DALLA DURATA MASSIMA DELL’AMMRTIZZATORE SOCIALE – LEGGE 1° AGOSTO 2025, N. 113 – PRIME ISTRUZIONI INTERPRETATIVE – CIRCOLARE INPS 13 AGOSTO 2025, N. 121
Con la circolare n. 121/2025, INPS ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge n. 92/2025, convertito in legge n. 113/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, e ha fornito le relative istruzioni operative.
Illustriamo, di seguito, le nuove previsioni di legge, come commentate dalle indicazioni diramate dall’Istituto, relative alle nuove previsioni normative di maggior interesse per il settore.
Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione
La legge di conversione ha introdotto nel testo originario del Decreto Legge l’art. 10-bis, il quale, al comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, le disposizioni relative al limite di durata massima della CIGO non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione. Tale esclusione si applica alle sole sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025,
In altre parole, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015: ciò in quanto il secondo periodo di tale articolo dispone che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.
La circolare riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:
- non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
- non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
- la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
INPS precisa che i suddetti periodi di integrazione salariale DI CUI TRATTASI rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Istruzioni operative
Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, rinviamo rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della “seconda parte” della circolare in esame.
Allegato: CIGO – Circolare INPS
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