DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO TRA RISORSE DEL PNRR E DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027
Si informa che sul BURL del 4 agosto 2025 n. 32 (S.O.) è stato pubblicato il D.d.u.o. n. 10930 del 30 luglio 2025, recante: “Disposizioni attuative della D.g.r. XII/3959/2025 per la verifica del doppio finanziamento tra PR FESR e PNRR nelle rendicontazioni presentate sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia”.
Con la D.g.r. n. XII/3959 del 24 febbraio sono stati richiamati gli obblighi in tema di divieto di doppio finanziamento discendenti dal Regolamento (UE) 2021/241 – confermato dalla Corte dei Conti Europea nella relazione speciale n. 22 di ottobre 2024 e, a livello nazionale, dal MEF nella circolare n. 13/2024 – disponendo conseguentemente e cautelativamente per le misure di competenza il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal PNRR, al fine di non incorrere in tale divieto valutato tanto a livello di risorse quanto di target/milestone.
Dopo vari chiarimenti richiesti al Ministero competente e alla Commissione Europea, è stato confermato che, per le misure “Transizione 4.0” e “5.0”, le normative nazionali impediscono la sovrapposizione dei fondi, purché correttamente applicate. Non sono previste deroghe, e resta necessario valutare attentamente le spese per evitare duplicazioni tra risorse FESR e crediti d’imposta/agevolazioni non fiscali PNRR.
In attuazione, dunque, della D.g.r. n. XII/3959/2025, con Decreto n. 10930 del 30 luglio 2025 sono state definite le modalità operative per la rendicontazione dei progetti FESR. In particolare, le fatture che sono state oggetto di agevolazioni fiscali e non con risorse PNRR verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima della spesa da rendicontare eventualmente prevista dai singoli bandi, ma non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle agevolazioni: in tal modo si esclude il rischio del doppio finanziamento pur riconoscendo che il progetto è stato realizzato anche con l’apporto degli investimenti già finanziati con risorse PNRR.
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