REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI – ANNO 2026
Si riepilogano di seguito le scadenze e le principali disposizioni in materia di revisione periodica dei veicoli per l’anno 2026, in base alla normativa vigente e alle più recenti circolari ministeriali.
- Revisione periodica annuale
Si ricorda che devono essere sottoposti a revisione ogni anno i seguenti veicoli:
- Veicoli per trasporto persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente (categorie M2 e M3);
- Veicoli per trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2 e N3);
- Rimorchi per trasporto merci o persone, o per alloggiamento, con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (categorie O3 e O4).
Nel 2026 dovranno essere revisionati:
- i veicoli immatricolati nel 2025 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);
- i veicoli già revisionati nel 2025 (entro il mese corrispondente a quello dell’ultima revisione).
Il controllo dei gas di scarico è effettuato solo in sede di revisione periodica.
- Revisione periodica quadriennale e biennale
Sono soggetti, invece, a revisione periodica quadriennale e biennale:
- i veicoli per trasporto persone con fino a 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1);
- i vicoli per trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N1);
- i rimorchi con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 e O2).
Nel 2026 dovranno essere revisionati:
- i veicoli immatricolati nel 2022 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);
- i veicoli già revisionati nel 2024 (entro il mese corrispondente all’ultima revisione).
Anche in questo caso, il controllo dei gas di scarico è eseguito esclusivamente durante la revisione.
- Revisione delle macchine agricole e operatrici
Si ricorda che per le macchine agricole e operatrici, in assenza del decreto che dovrà definire le modalità tecniche, la revisione non risulta ad oggi effettuabile. Eventuali aggiornamenti normativi o chiarimenti ministeriali saranno tempestivamente comunicati.
- Circolazione con prenotazione di revisione
È consentita la circolazione oltre la scadenza di revisione solo se la prenotazione è stata effettuata entro i termini prescritti e fino alla data fissata per la prova.
Questa agevolazione vale solo per le prenotazioni presso centri pubblici.
Prenotazioni effettuate dopo la scadenza permettono unicamente la circolazione limitata nel giorno fissato per la revisione, al solo fine di recarsi alla visita.
- Officine autorizzate
Le revisioni possono essere effettuate:
- presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, oppure
- presso officine private autorizzate (concessione quinquennale).
Le officine autorizzate possono revisionare veicoli fino a 16 posti e con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.
Inoltre, in base al Decreto 15 novembre 2021, anche i veicoli pesanti (massa > 3,5 t) destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili possono essere revisionati presso officine esterne autorizzate dalla Provincia (cfr. circolare ANCE Como n. 390 del 29 novembre 2021).
- Sanzioni (Codice della Strada)
Fattispecie | Riferimento | Importo | Ulteriori conseguenze |
Omessa revisione | Art. 80, c. 14 | € 173,00 | — |
Ripetuta omessa revisione | Art. 80, c. 14 | € 346,00 | — |
Circolazione con veicolo sospeso | Art. 80, c. 14 | € 1.998,00 | Fermo amministrativo 90 gg; confisca in caso di reiterazione |
Omessa revisione in autostrada | Art. 176, c. 18 | € 173,00 | Fermo amministrativo fino alla prenotazione revisione |
L’organo accertatore annota sulla carta di circolazione la sospensione del veicolo fino all’avvenuta revisione.
- Tariffe per la revisione
Tipo di revisione | Costo base | Altri oneri | Totale |
Presso Motorizzazione Civile | € 45,00 | Versamento su c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Roma | € 45,00 |
Presso officine autorizzate | € 54,95 + IVA (22%) € 12,09 + tariffa Motorizzazione € 10,20 + spese postali € 1,78 | Totale € 79,02 |
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