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17.11.2025 - lavori pubblici

PREZZARI NON AGGIORNATI – IL TAR ABRUZZO ACCOGLIE IL RICORSO DELL’ANCE L’AQUILA

(T.A.R. Abruzzo, I, 05 novembre 2025, n. 480)

Con la sentenza n. 480 del 6 novembre u.s., il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso proposto da ANCE L’Aquila, insieme a due imprese associate, fornendo importanti chiarimenti sulla corretta determinazione dei costi a base d’asta nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una procedura di gara per lavori di ricostruzione, nella quale erano stati utilizzati prezzari e tabelle ministeriali non aggiornati ai valori di mercato. È stata quindi dedotta l’illegittimità degli atti di gara per violazione degli artt. 41, 108 e 110 del D.lgs. n. 50/2016, nonché per violazione dei principi di economicità, trasparenza e concorrenza, oltre che per contrasto con l’art. 1, comma 2, lett. t), della legge delega n. 78/2022.

Secondo le imprese ricorrenti, l’importo posto a base d’asta risultava incongruo rispetto ai valori effettivi del settore edilizio e non conforme alle tabelle ministeriali più recenti.

Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze, affermando che, anche nell’ambito della disciplina speciale per la ricostruzione post-sisma (D.L. 189/2016 e Ordinanza Commissariale n. 126/2022), le stazioni appaltanti sono comunque tenute a verificare l’attualità e la congruità dei prezzari e delle tabelle del costo del lavoro rispetto ai valori correnti di mercato.

Il Collegio ha rilevato che l’utilizzo del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2022 e di prezzari regionali risalenti, insieme a tabelle ministeriali del 2019, non rispondeva ai criteri di aggiornamento prescritti, soprattutto in presenza delle tabelle ministeriali del 2023 emanate dal Ministero del Lavoro. In tal senso, ha richiamato l’art. 41 del D.lgs. 36/2023, che impone di riferirsi ai prezzi correnti e ai prezzari annualmente aggiornati, nonché l’art. 17, comma 3-bis dello stesso decreto, che stabilisce la necessità di aggiornare il quadro eco-nomico entro tre mesi dalla pubblicazione del bando.

Il giudice amministrativo ha inoltre precisato che la facoltà delle stazioni appaltanti di avvalersi del prezzario del cratere non può tradursi in un potere discrezionale arbitrario, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi di responsabilità, economicità e buona amministrazione. È pertanto obbligatorio procedere a una verifica effettiva della congruità dei prezzi a base di gara e del costo della manodopera, in coerenza con l’art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Il TAR, a sostegno, ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, secondo cui le regole di gara che impediscono la corretta e consapevole formulazione dell’offerta devono essere impugnate immediatamente, e il sindacato del giudice può estendersi alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche e della loro coerenza logica.

Rilevata l’inadeguatezza dei parametri economici adottati e la violazione dei principi di serietà e par condicio, il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati, ribadendo che l’aggiornamento dei prezzi ai valori effettivi di mercato costituisce un obbligo imprescindibile per garantire la legittimità e la correttezza delle procedure di gara.

Si rimanda alla lettura integrale della sentenzaT.A.R. Abruzzo, I, 05 novembre 2025, n. 480


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