SICUREZZA – ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO – NUOVA DISCIPLINA – DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2025, N. 213 – PRIMA NOTA DI SINTESI REDATTA DA ANCE
Il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, nel recepire la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento e del Consiglio europei, introduce modifiche alla già esistente normativa di derivazione comunitaria, in materia di protezione dei dipendenti contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto in attività lavorativa.
il tema ha visto coinvolta l’ANCE, tramite la FIEC a livello europeo, e ha richiesto una sinergia di azioni con Confindustria, nel corso delle quali l’Associazione ha rappresentato alle istituzioni competenti che la citata direttiva introduce numerosi nuovi adempimenti, particolarmente onerosi per i datori di lavoro
In linea generale, il decreto n. 213 recepisce in larga parte in modo conforme le disposizioni comunitarie e provvede, di conseguenza, ad aggiornare, sulla specifica materia, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il provvedimento entrerà in vigore il 24/01/2026.
I datori di lavoro dovranno, pertanto, garantire, da tale data, l’applicazione delle nuove misure, in particolare per quanto riguarda il valore limite di esposizione, il ricorso all’operatore qualificato e la formazione.
Al fine di agevolare la conoscenza da parte delle imprese delle principali novità contenute nel Decreto legislativo di cui trattasi, ANCE ha diramato una tabella di confronto tra il testo previgente e quello del Decreto 81/2008, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recante attuazione, che modifica la direttiva 2009/148/CE.
La tabella è allegata in calce alla presente nota. Qui evidenziamo i punti di primario interesse, soprattutto nella fase iniziale di applicazione della materia, per le imprese edili.
Preliminarmente, evidenziamo come la nuova norma esplicitamente consideri l’amianto quale sostanza cancerogena di categoria 1A.
Sottolineiamo, inoltre, come la stessa abbia ampliato il campo di applicazione della norma che, ora, arriva a far rientrate comprendere nel capo III del Titolo IX tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di:
- manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
- rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto;
- smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti;
- bonifica delle aree interessate;
- attività estrattiva o di scavo in pietre verdi;
- lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.
ANCE, peraltro, sottolinea come tale estensione ricomprenda attività non esplicitamente richiamate dalla direttiva stessa, con una volontà del legislatore nazionale che va quindi oltre le linee delineate dalla normativa comunitaria.
Sempre per quanto concerne l’ambito delle attività e ciò che dallo stesso discende, la nuova previsione impone al datore di lavoro, prima dell’inizio di ogni lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione (quest’ultima è situazione contemplata per la prima volta dalla normativa), l’adozione di ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.
Ricordiamo, sul punto, come, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili come definiti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, il committente dei lavori debba, infatti, elaborare il piano di sicurezza e coordinamento che deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, quali quelli di esposizione all’amianto, con riferimento, tra l’altro, all’area del cantiere.
Per quanto concerne i soggetti che dovranno gestire i pericoli e i rischi della presenza di materiale contenente amianto durante le lavorazioni, il Decreto legislativo introduce la nuova figura dell’operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Su tale nuova figura vale la riserva di forinire ulteriori chiarimenti non appena saranno diramati dagli Enti competenti.
Inoltre, il datore dovrà valutare, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori.
Al riguardo, evidenziamo come, prima della modifica, si facesse riferimento al concetto di “esposizione”, mentre, dal 24 gennaio p.v., ciò che determinerà l’obbligo di valutazione è il ”rischio di esposizione”.
L’ampliamento del campo di applicazione comporta altresì un’estensione dei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a presentare la notifica agli organi di vigilanza. Anche i contenuti della notifica sono stati ampliati, includendo, tra l’altro, la data dell’ultima visita medica periodica dei lavoratori.
Inoltre, iene prevista la conservazione della documentazione relativa ai lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, ai certificati individuali di formazione e alla data dell’ultima visita medica periodica, per un periodo di quaranta anni.
Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.
Il Decreto, infine, prevede che i datori di lavoro provvedano, fino al 20 dicembre 2029, affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, invece, i datori di lavoro dovranno evitare che ogni lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore ai limiti indicati dalla norma
Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori devono essere fatti cessare immediatamente.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati.
Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Se l’esposizione non può essere ridotta e per rispettare il limite è necessario l’uso di appositi DPI, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura agli interessati periodi di riposo regolari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Stante la novità e la delicatezza della materia, il Servizio sindacale di ANCE Brescia e ESEB sono fin d’ora a disposizione delle imprese per ogni approfondimento normativo e per ogni intervento formativo si rendesse necessario durante la fase interpretativa ed applicativa del nuovo Decreto qui in commento.
Allegato: Amianto – Nota ANCE
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