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09.03.2026 - ambiente

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO MUD E PROROGAT AL 3 LUGLIO 2026 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Il 5 marzo 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, con il quale viene approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2026, relativo ai dati dell’anno 2025.

 

In conseguenza della data di pubblicazione della nuova modulistica, il termine ordinario del 30 aprile per la presentazione della dichiarazione è prorogato al 3 luglio 2026, ossia a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’articolo 6 della legge 70/1994.

 

Il decreto sostituisce integralmente il precedente DPCM di approvazione del modello e introduce alcune modifiche alla modulistica, principalmente finalizzate ad allineare il MUD al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e al decreto sugli End of Waste Inerti approvato con il DM 127/2024.

 

Restano esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

 

  • i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione;
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo 152/2006.

 

Sono invece obbligati alla presentazione della dichiarazione:

 

  • i trasportatori di rifiuti a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi che occupano più di dieci dipendenti;
  • i consorzi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta.

 

Tra le principali novità introdotte nella modulistica si segnala l’aggiornamento delle istruzioni di compilazione con l’indicazione che i calcoli effettuati dagli operatori debbano essere conservati presso l’unità locale, in coerenza con quanto previsto dal sistema RENTRI. È stata inoltre modificata la denominazione nella scheda relativa ai materiali secondari, dove il termine “aggregati riciclati” viene sostituito con “aggregati recuperati”, in linea con quanto stabilito dal DM 127/2024. Anche la scheda relativa alle autorizzazioni è stata aggiornata per adeguare le tipologie di autorizzazione a quelle previste nel RENTRI, mentre le diciture relative allo stato fisico dei rifiuti presenti nella scheda RIF e nella comunicazione semplificata sono state modificate per uniformare la terminologia utilizzata nel nuovo sistema di tracciabilità.

 

Rimane invariata la possibilità di utilizzare la comunicazione rifiuti semplificata ((accessibile al sito https://mudsemplificato.ecocerved.it) per i produttori iniziali di rifiuti che producono non più di sette tipologie di rifiuto e che, per ciascuna tipologia, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali, a condizione che il conferimento dei rifiuti avvenga esclusivamente sul territorio nazionale. In tali casi la dichiarazione può essere compilata tramite il portale dedicato e trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it.

 

Per tutti gli altri soggetti obbligati, la presentazione del MUD deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale https://www.mudtelematico alle Camere di Commercio competenti per territorio in relazione all’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto o che operano come intermediari senza detenzione devono invece presentare la dichiarazione alla Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede legale dell’impresa.

 

I sistemi per l’accesso al portale di autenticazione utilizzabili sono SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d’Identità Elettronica.

 

Si ricorda infine che, per ogni dichiarazione trasmessa, devono essere versati i diritti di segreteria previsti. I nuovi modelli e la documentazione ufficiale sono disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al presente link.

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti


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