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09.03.2026 - lavori pubblici

LA MANCATA DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO NECESSARIO NON È SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 gennaio 2026, n. 99)

«La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare».

Il caso

Ci troviamo nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un intervento di consolidamento e messa in sicurezza da dissesto idrogeologico. Al termine della procedura, la stazione appaltante – applicando l'”inversione procedimentale” prevista dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 (lex specialis) – ha verificato la documentazione amministrativa dell’operatore poi risultato aggiudicatario.

Tale comma 3 stabilisce che, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può indicare negli atti di gara l’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, e ciò anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal caso, deve garantire un controllo imparziale e trasparente sull’assenza di motivi di esclusione e sul rispetto dei criteri di selezione.

Il disciplinare di gara richiedeva, per partecipare, il possesso di adeguata qualificazione SOA in specifiche categorie e classifiche. Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, prevedeva l’obbligo di subappalto (subappalto necessario).

La stazione appaltante ha aggiudicato la gara, ma un operatore escluso, esaminando la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, ha rilevato la mancanza dell’attestazione SOA e della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015. Perciò, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione.

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, dichiarando l’inefficacia del contratto di appalto stipulato, poiché l’aggiudicatario mancava dei requisiti di qualificazione SOA. Tale qualificazione non era posseduta in proprio, né oggetto di avvalimento (limitato a un operatore ausiliario per altre categorie di lavorazioni), né coperto da subappalto necessario dichiarato in gara. L’aggiudicatario aveva infatti esplicitato di non voler ricorrere al subappalto, e tale dichiarazione non poteva essere sanata tramite soccorso istruttorio.

In appello, si contesta che il TAR abbia commesso due errori:

  1. non ha riconosciuto che l’appellante ha utilizzato l’avvalimento per le qualificazioni necessarie alla categoria prevalente e a quella scorporabile a qualificazione obbligatoria (con obbligo di subappalto), allegando contratto di avvalimento e certificazione SOA, come previsto dal disciplinare;
  2. ha omesso di considerare che il DGUE dell’ausiliaria subappaltatrice indica chiaramente la volontà di ricorrere al subappalto qualificante

L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata.

In primo luogo, spiega la V Sezione del Consiglio di Stato, non si configura un mero errore materiale (refuso) nel DGUE, tale da giustificare la sanatoria ex post della mancanza di qualificazione SOA per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, illegittimamente concessa dalla stazione appaltante tramite soccorso istruttorio. La dichiarazione negativa sul subappalto non è ambigua o incompleta: il DGUE omette del tutto qualsiasi riferimento al subappalto. Da una tale radicale omissione non può desumersi implicitamente l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario, nemmeno invocando un “errore” riducibile a refuso rettificabile.

Ciò deriva dal principio di autoresponsabilità: ogni concorrente deve sopportare le conseguenze degli errori nella propria documentazione, operando con scrupolo e diligenza. Tale principio impone all’operatore l’onere di interpretare correttamente la lex di gara, rispettarne tutte le prescrizioni e compilare con diligenza professionale – in particolare per offerta economica e tecnica – l’intera documentazione richiesta.

Differenza tra subappalto necessario e subappalto ordinario

Il subappalto necessario (o qualificante) si distingue dal subappalto ordinario: quest’ultimo è una libera scelta imprenditoriale dell’affidatario già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, mentre il primo è obbligatorio quando il concorrente manca delle qualificazioni SOA per alcune lavorazioni previste dal bando.

Proprio per le funzioni del subappalto qualificante – che supplisce a requisiti mancanti, a differenza di quello facoltativo – il concorrente deve dichiarare espressamente, già in sede di offerta e domanda di partecipazione, la volontà di avvalersene.

L’irregolarità nel DGUE non è un mero errore materiale o refuso, ma un vizio dell’aggiudicazione: l’operatore ha infatti dichiarato esplicitamente di non voler ricorrere al subappalto necessario.

I giudici di Palazzo Spada richiamano infine il principio dell’intangibilità delle dichiarazioni rese in sede di offerta: il soccorso istruttorio non è applicabile per integrare l’offerta tecnica ed economica, pena la violazione della par condicio e dell’autoresponsabilità.

Delineato dall’art. 101 del Codice dei contratti, esso corregge errori formali o documentali per massimizzare la partecipazione, ma non incide sull’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto resta immodificabile dopo la scadenza del termine di presentazione. Il chiarimento richiesto dalla stazione appaltante interpreta quanto già formulato nei termini, senza integrare o sanare lacune.

Ogni elemento dell’offerta deve essere presente, inequivoco e completo al momento della scadenza: successive integrazioni violerebbero trasparenza, imparzialità e buon andamento. Consentire un nuovo DGUE tramite soccorso permetterebbe di formare atti post-scadenza, ledendo la par condicio.

La mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario non è sanabile con soccorso istruttorio, una volta accertata la carenza di requisiti per la quota di lavori impegnati dall’impresa. Tale omissione radicale non è colmabile dal possesso SOA di un consorzio ausiliario (via avvalimento), e non di subappaltatore.

ALLEGATO: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 gennaio 2026, n. 99


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