IPERAMMORTAMENTO 2026 – POSSIBILI MODIFICHE ALLA CLAUSOLA “MADE IN UE”
Con un comunicato stampa diffuso il 12 marzo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la prossima emanazione del provvedimento che modificherà il nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando la clausola che limita l’accesso all’incentivo ai soli acquisti di beni prodotti nell’Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.
Si tratta del cosiddetto decreto fiscale, la cui approvazione era prevista in questi giorni, ma è stata oggetto di rinvio da parte del Consiglio dei Ministri, cosicché il Mef è intervenuto con il comunicato stampa per anticipare l’intenzione del Governo di rimuovere il vincolo sulla provenienza dei beni, con l’obiettivo di rassicurare le imprese interessate ad investire nell’acquisto dei beni agevolati.
La clausola “made in Ue”, infatti, aveva sollevato diverse criticità applicative, anche per le imprese del settore delle costruzioni, limitando la possibilità di accedere all’agevolazione per l’acquisto di alcuni macchinari e attrezzature.
Dopo l’emanazione di questo provvedimento è atteso anche il decreto attuativo della misura del Mimit e del Mef, che definirà le modalità operative di accesso al beneficio. La procedura si baserà sull’invio telematico, tramite il portale del GSE, di specifiche comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolati.
Al di là dell’eliminazione della clausola sulla provenienza dei beni, resta confermata la disciplina dell’iperammortamento prevista dalla Legge n. 199/2025. La norma stabilisce che, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, i titolari di reddito d’impresa che acquistano beni strumentali nuovi possono beneficiare di una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini IRPEF e IRES.
L’agevolazione è modulata in base all’ammontare degli investimenti effettuati:
– 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Rispetto al credito d’imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell’impresa medesima.
Gli investimenti devono consistere in beni materiali e immateriali nuovi, inclusi negli allegatiI V e V della medesima Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché in beni strumentali volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l’incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale.
Viene, altresì, previsto che, se nel periodo di utilizzo dell’incentivo fiscale, il bene agevolato viene ceduto a terzi a titolo oneroso, ovvero destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle residue quote del beneficio prosegue a condizione che, nello stesso periodo d’imposta di cessione, il macchinario venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’incentivo è cumulabile con ulteriori benefici finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo agevolate con gli altri benefici, e che complessivamente non venga superata la spesa sostenuta per l’investimento.
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