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16.03.2026 - lavoro

INL – MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – COMMENTO INTERPRETATIVO – PROFILI GIUSLAVORISTICI – CIRCOLARE 23 FEBBRAIO 2026, N.1

Il Decreto legge 31 ottobre 2025 n. 125, poi convertito nella Legge 30 dicembre 2025, n. 198, ha modificato alcune norme in materia prevenzionistica, introducendo, a carico dei datori di lavoro, segnatamente di quelli appartenenti al settore edile, nuovi adempimenti, alcuni dei quali sono immediatamente operativi, altri invece rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.

L’Ispettorato ha emanato, nei giorni scorsi, una prima circolare di commento alle modifiche introdotte, di cui, nel presente commento, evidenziamo i profili più strettamente giuslavoristici, con riserva di affrontare, in altra nota, le ricadute maggiormente vicine ai temi della sicurezza nei cantieri edili.

Badge di cantiere

Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto-legge in commento, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, saranno tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, già prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, cui dovrà essere aggiunto un codice univoco anticontraffazione.

La circolare sul punto ricorda che il badge dovrà contenere gli elementi identificativi del dipendente e sarà reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In particolare, l’Ispettorato sottolinea come il suddetto badge non sostituirà la tessera di riconoscimento di cui sopra, ma aggiungerà alla stessa un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza del predetto codice univoco anticontraffazione.

Peraltro, evidenziamo come, stante la perdurante mancanza dell’emanazione del decreto che deve definire la normativa di dettaglio per l’adozione del badge di cui trattasi, al momento risulta impossibile, per ogni impresa soggetta alla normativa, il rilascio di tale badge parte del datore.

La circolare ricorda altresì che, una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operino fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Di conseguenza, sottolineiamo come il rilascio del badge riguarderà tutte le aziende che si trovino a operare in cantiere, anche se non qualificabili come imprese edili.

Da ultimo, l’Ispettorato rammenta il profilo sanzionatorio previsto per le eventuali violazioni connesse al mancato rilascio, ovviamente applicabili una volta emanato il predetto decreto ministeriale: la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, applicabile, al momento, nelle ipotesi in cui non sia stato munito il personale occupato della tessera di riconoscimento, troverà applicazione anche con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal più volte citato decreto.

Disciplina della patente a crediti

Decurtazione per lavoro nero

In via preliminare, la circolare rammenta che, in caso di accertamento di situazioni riconducibili al cd. “lavoro nero”, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della semplice notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

Inoltre, per via dell’accorpamento delle violazioni sul punto, operato dal Decreto-legge qui in commento, è prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con l’ulteriore sottrazione di un credito, anche questa da moltiplicarsi per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante dell’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

L’Ispettorato precisa, comunque, che le decurtazioni di cui trattasi sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.

Sanzioni per mancanza della patente o per crediti insufficienti

La circolare ricorda che è stata innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista quale sanzione amministrativa da comminarsi all’impresa o al lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente ovvero con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Inoltre, l’INL sottolinea che per tali violazioni si applicano sia una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida, che l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Tale impianto sanzionatorio è operativo per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025: quindi, in caso di infrazioni successive a tale data, tutte le volte in cui il valore dei lavori non è determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, deve essere assunto quest’ultimo importo quale soglia di riferimento per l’individuazione della relativa sanzione.

Sospensione della patente a crediti

Anche in questo caso, la circolare svolge una rapida ricognizione normativa per evidenziare che, laddove nel cantiere si verificassero infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

In ragione delle modifiche introdotte nel Decreto-legge n. 159/2025, è stato previsto che le Procure della Repubblica siano tenute a trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di sospensione di cui trattasi. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

La circolare, quindi, ricorda che la precedente circolare dell’INL n. 4/2024 ha precisato che, “pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta ‘almeno a titolo di colpa grave’ di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del ‘più probabile che non’, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.

Stante la gravità della decisione dell’Ispettorato che, potenzialmente, incide in modo pesante sulla libertà di impresa, potendo arrivare a impedire l’attività imprenditoriale nella sua interezza, è da apprezzare la cautela dell’INL nel confermare che per arrivare a una così drastica decisione occorre che siano state ricostruite in modo nitido e chiaro le responsabilità del datore, rimandando, invece, gli approfondimenti su situazioni di non chiarezza nella ricostruzione alle garanzie che solo il procedimento giudiziario può costituzionalmente assicurare.

Allegato: INL 1-2026 -Circolare

 


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