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27.04.2026 - lavori pubblici

PNRR – PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 19/2026 – ASPETTI DI PRIMARIO INTERESSE NEI CONTRATTI PUBBLICI

Ance Brescia comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 20 aprile 2026 è stata pubblicata la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” (il testo del provvedimento è pubblicato nel link in allegato).

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 aprile 2026.

Le recenti modifiche normative introdotte in sede di conversione del decreto in materia di attuazione del PNRR incidono in modo significativo sulla gestione dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione, alla gestione delle criticità delle imprese e agli strumenti di accelerazione degli interventi.

Con riferimento all’articolo 1, viene stabilito un principio di forte impatto operativo: per tutti gli interventi finanziati con risorse PNRR con obiettivi finali al 30 giugno 2026, il termine di ultimazione dei lavori è automaticamente riallineato a tale data, anche qualora nei contratti o nelle convenzioni fosse previsto un termine anteriore. Si tratta di una modifica che opera di diritto all’interno dei rapporti contrattuali, sostituendo eventuali clausole difformi. Questo comporta, da un lato, una maggiore coerenza con le scadenze europee, ma dall’altro incide direttamente sul sistema delle penali: eventuali ritardi vanno valutati rispetto al nuovo termine. Tuttavia, la norma esclude espressamente il riconoscimento di premi di accelerazione qualora i lavori vengano ultimati dopo il termine originariamente previsto ma entro il nuovo limite del 30 giugno 2026. La disposizione si applica anche ai contratti già scaduti ma non ancora conclusi, ampliandone ulteriormente la portata.

Di particolare rilievo è anche quanto previsto dall’articolo 4 in materia di crisi d’impresa. Per garantire la realizzazione delle opere nei tempi imposti dal PNRR, viene introdotto un meccanismo automatico di risoluzione del contratto qualora l’appaltatore acceda a strumenti di regolazione della crisi con finalità liquidatoria. In tali casi, l’impresa è tenuta esclusivamente al pagamento delle penali già maturate, mentre la stazione appaltante può utilizzare i crediti maturati dall’impresa per soddisfare prioritariamente i diritti dei lavoratori impiegati nel cantiere. A seguito della risoluzione, l’amministrazione procede al subentro di un nuovo operatore economico, alle medesime condizioni contrattuali, oppure – se ciò non è possibile – mediante procedura negoziata senza bando. Viene inoltre rafforzata la tutela dell’interesse pubblico, prevedendo che eventuali operazioni di cessione o affitto d’azienda effettuate nei sei mesi precedenti la crisi non siano opponibili alla stazione appaltante.

Sul fronte delle infrastrutture ferroviarie, l’articolo 23 introduce una misura di carattere finanziario volta a sostenere la continuità dei lavori. In particolare, RFI S.p.A. è autorizzata ad anticipare fino al 10% dell’importo delle riserve iscritte dagli affidatari, purché riferite a oneri già sostenuti e non ancora esaminate dal Collegio Consultivo Tecnico. L’erogazione avviene su base provvisoria, previa prestazione di idonea garanzia, e non implica alcun riconoscimento delle pretese. L’impresa è tenuta a sottoporre le riserve al Collegio entro 270 giorni; in caso contrario, le somme devono essere restituite con interessi. Le determinazioni del Collegio assumono efficacia di lodo contrattuale e consentono il conguaglio definitivo delle somme anticipate.

Infine, l’articolo 23-bis interviene su un aspetto operativo rilevante nella gestione dei subappalti. Viene previsto l’obbligo per l’appaltatore di comunicare tempestivamente la conclusione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, introducendo inoltre una tempistica stringente per l’acquisizione del DURC, che deve avvenire entro dieci giorni. In caso di malfunzionamento dei sistemi digitali o delle piattaforme interoperabili, è consentito al subappaltatore acquisire direttamente il documento, evitando blocchi nei pagamenti degli stati di avanzamento o del saldo finale.

Nel complesso, le disposizioni rafforzano l’obiettivo di garantire il rispetto delle tempistiche PNRR, introducendo al contempo strumenti di gestione delle criticità contrattuali e finanziarie. Per le imprese, emerge l’esigenza di un’attenta rilettura dei contratti in essere e di una gestione particolarmente rigorosa dei tempi, delle riserve e delle eventuali situazioni di tensione finanziaria, in un quadro normativo che privilegia in modo marcato la continuità e la conclusione degli interventi.

Di seguito, l’illustrazione delle principali previsioni di interesse della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Articolo 1- Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR

In sede di conversione del decreto, è stato introdotto, all’articolo in commento, il  comma 1-bis che, in relazione  agli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo relativi agli interventi previsti dai medesimi investimenti siano ancora in corso di esecuzione e indichino un termine di ultimazione anteriore rispetto a quello previsto dal PNRR, fissa il termine per la conclusione degli stessi al 30 giugno 2026.

Ciò, anche ai fini dell’applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento.

A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, dunque, lo slittamento al 30 giugno del termine per l’ultimazione degli interventi de quibus è di diritto inserito nel contratto o negli atti convenzionali, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile.

Sul punto, va evidenziato che, la stessa disposizione precisa che, qualora gli interventi siano ultimati successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto negli atti ma anteriormente al 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premio di accelerazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai casi in cui il termine di conclusione degli interventi, previsto nelle convenzioni, nei contratti di appalto o negli atti di obbligo, sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e gli interventi non risultino ancora ultimati a tale data.

 

Articolo 4 – “Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo

Il comma 1 bis dell’articolo in commento, introdotto in sede di conversione, prevede che, per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, in caso di accesso da parte dell’impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatoriodispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.

Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l’obbligo per l’impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all’atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall’impresa verso l’amministrazione.

Nei medesimi casi, l’amministrazione utilizza i crediti maturati dall’impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l’integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori. I crediti residui sono, invece, versati alla massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.

A seguito della risoluzione del contratto, l’amministrazione procede all’individuazione del nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. In caso di impossibilità, l’amministrazione può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per individuare il soggetto cui affidare il completamento dei lavori (comma 1-ter).

Da ultimo, lo stesso comma precisa che non è opponibile all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d’impresa.

 

Articolo 23 – “Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR

L’articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:

  • Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generaleRFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il CCT.
  • L’importo è erogato, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve.
  • Entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all’articolo 4 dell’allegato V.2 al Codice 36 (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
  • Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l’affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l’importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia.
  • Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l’efficacia di lodo contrattuale.

 

Articolo 23-bis “Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall’Unione europea

Tale articolo, introdotto in sede di conversione, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, prevede che:

  • l’appaltatore comunichi senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore;
  • in ogni caso, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (DURC), necessario ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi,
    • dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie,
    • o direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi.

 

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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