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21.09.2026 - urbanistica

SANATORIA EDILIZIA: NECESSARIE VERIFICHE EFFETTIVE SU VOLUMETRIA E VINCOLI PAESAGGISTICI

Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria richiede una verifica concreta della consistenza delle opere e della loro conformità alla disciplina urbanistica e paesaggistica. Due recenti pronunce chiariscono gli accertamenti che l’Amministrazione deve svolgere, con particolare riguardo agli incrementi volumetrici e agli immobili situati in aree vincolate.

Con la sentenza 14 settembre 2026, n. 6885, il Consiglio di Stato ha ricordato che l’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone il rilascio di un apposito provvedimento sanante da parte dell’Amministrazione competente, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa urbanistica. Quando l’immobile ricade in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, occorre anche accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Tale verifica successiva è ammessa, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, soltanto per: lavori che non abbiano creato nuove superfici o nuovi volumi, né aumentato quelli legittimamente esistenti; impiego di materiali diversi da quelli autorizzati; interventi qualificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria. Restano invece preclusi alla sanatoria paesaggistica gli interventi che abbiano determinato un incremento di superficie o di volumetria.

Sul piano istruttorio, il TAR Campania, Salerno, con la sentenza 15 settembre 2026, n. 1535, ha dichiarato illegittimo un permesso di costruire in sanatoria rilasciato senza un’effettiva verifica dell’eventuale aumento di volumetria rispetto ai titoli edilizi precedenti. La situazione apparentemente rilevata durante un sopralluogo non è sufficiente: il Comune deve ricostruire la reale consistenza volumetrica del manufatto quando tale elemento incide sulla possibilità di sanare l’opera.

 


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