CCNL NEGLI APPALTI – LA VERIFICA DI EQUIVALENZA DEVE ESSERE CONCRETA E RISULTARE DAI VERBALI DI GARA
(Consiglio di Stato Sezione Quinta sentenza 6838 dell’8 settembre 2026)
Ance Brescia comunica che con la sentenza n. 6838/2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che, quando un operatore economico propone di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative deve essere svolta in modo effettivo prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione e deve risultare dalla documentazione di gara. Per le imprese, il principio assume particolare rilievo perché la dichiarazione di equivalenza non può essere considerata un adempimento meramente formale: la stazione appaltante deve verificare concretamente la sovrapponibilità delle tutele garantite dai due CCNL.
Il Consiglio di Stato ha riformato sul punto la precedente decisione del TAR Puglia, precisando che non è sufficiente una generica affermazione della stazione appaltante circa l’avvenuto controllo. Le risultanze della verifica devono emergere dai verbali o comunque dagli atti della procedura, così da rendere verificabile il percorso seguito dall’amministrazione.
La pronuncia richiama l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, che consente all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nella documentazione di gara, a condizione che garantisca tutele equivalenti. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante deve acquisire la dichiarazione di equivalenza e verificarla secondo le modalità previste dal Codice e dall’Allegato I.01.
Il giudice amministrativo precisa, inoltre, che l’equivalenza deve essere valutata mettendo a confronto le disposizioni dei due contratti collettivi e non attraverso una verifica limitata alle condizioni concretamente riconosciute ai singoli lavoratori. Il raffronto deve quindi riguardare le tutele economiche e normative previste dai CCNL nel loro complesso.
Secondo il Consiglio di Stato, le condizioni fissate dal contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante rappresentano il parametro minimo di riferimento rispetto al quale deve essere valutato il contratto alternativo indicato dall’operatore. La verifica assume pertanto carattere obbligatorio e deve precedere la decisione di affidamento o di aggiudicazione.
La sentenza distingue inoltre tale attività dalla verifica dell’anomalia dell’offerta. Il controllo sull’equivalenza del CCNL costituisce infatti uno specifico momento istruttorio, autonomo rispetto alla valutazione complessiva di congruità dell’offerta economica.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha rimesso gli atti alla stazione appaltante affinché procedesse alla verifica dell’equivalenza, evidenziando così la necessità che tale accertamento sia effettivamente svolto e formalizzato prima di consolidare l’esito della procedura.
Per un approfondimento completo delle motivazioni della sentenza e delle disposizioni richiamate in materia di equivalenza delle tutele contrattuali, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Consiglio di Stato Sezione Quinta sentenza 6838 del 08 09 2026
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



