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12.10.2026 - lavori pubblici

RIEDIZIONE DELLA GARA E OEPV – PUÒ ESSERE RICONVOCATA LA STESSA COMMISSIONE

(TAR Campania Salerno, Sez. II^ del 01.10.2026, n.1633)

Con la sentenza n. 1633 del 1° ottobre 2026, il TAR Campania – Salerno ha chiarito che, quando una gara deve essere rinnovata a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente, la stazione appaltante può riconvocare la stessa commissione di gara. La nomina di una nuova commissione diventa obbligatoria soltanto quando l’annullamento derivi da un vizio relativo alla composizione della commissione stessa.

La pronuncia si fonda sull’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, salvo una diversa determinazione motivata della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento deve essere riconvocata la medesima commissione. Il nuovo Codice riconosce quindi all’amministrazione un margine di discrezionalità più ampio rispetto alla disciplina previgente, consentendole di scegliere, purché con adeguata motivazione, se affidare nuovamente la valutazione alla stessa commissione oppure nominarne una diversa.

Il limite a tale discrezionalità si verifica quando l’annullamento della gara sia conseguenza di un vizio strutturale nella composizione della commissione. In questa specifica ipotesi la sostituzione diventa necessaria e la stazione appaltante deve procedere alla nomina di una nuova commissione.

Nel caso esaminato, il TAR non ha ravvisato profili di illogicità nella decisione dell’amministrazione di mantenere la medesima commissione dopo l’annullamento dell’aggiudicazione. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la sostituzione della commissione si giustifica quando il suo precedente operato abbia fatto emergere dubbi sulla capacità di operare con la necessaria trasparenza; negli altri casi la scelta resta affidata alla valutazione dell’amministrazione.

Per un approfondimento completo della pronuncia e dei principi richiamati in materia di rinnovo delle operazioni di gara e composizione della commissione giudicatrice, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: Tar Campania Salerno sezione II del 1 10 2026 n. 1633


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