Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
02.11.2026 - lavori pubblici

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – LE PARTI SEGRETE DELL’OFFERTA SONO ACCESSIBILI SOLO SE REALMENTE UTILI ALLA DIFESA

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 ottobre 2026, n. 7271)

Con la sentenza n. 7271 del 2 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso alle parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico o commerciale può essere riconosciuto soltanto quando tali documenti siano indispensabili per la difesa in giudizio. In concreto, se neppure il massimo punteggio ottenibile sul criterio oscurato consentirebbe al concorrente di raggiungere il primo posto in graduatoria, l’accesso può essere negato. Il principio, affermato in una gara di servizi, è indicato come applicabile anche agli appalti di lavori.

Per le imprese, la prima ricaduta operativa riguarda quindi la valutazione preliminare dell’utilità dell’accesso. Prima di chiedere l’ostensione di parti riservate dell’offerta altrui, occorre verificare se i punti potenzialmente recuperabili sul criterio interessato siano effettivamente sufficienti a modificare la posizione in graduatoria. La sentenza utilizza infatti una vera e propria “prova di resistenza” per accertare l’indispensabilità dei documenti richiesti.

La seconda ricaduta riguarda le imprese che intendono proteggere parti della propria offerta tecnica. La richiesta di oscuramento non può essere generica, ma deve individuare le specifiche informazioni riservate e spiegare, con elementi concreti, perché esse costituiscano segreto tecnico o commerciale. Il documento richiama, tra gli elementi rilevanti, soluzioni proprietarie, investimenti in ricerca e sviluppo e misure adottate per mantenere riservate le informazioni.

La terza attenzione operativa riguarda i termini processuali. Il giudizio sull’accesso è autonomo rispetto all’impugnazione dell’aggiudicazione: attendere l’esito della richiesta di ostensione può quindi esporre al rischio di decadenza. Il ricorso contro l’aggiudicazione deve essere proposto nei termini previsti sulla base degli atti già disponibili, salva la possibilità di integrare successivamente le censure con motivi aggiunti qualora l’accesso venga concesso.

Il quadro delineato dalla sentenza impone quindi alle imprese di gestire in modo coordinato la tutela della riservatezza dell’offerta, la richiesta di accesso agli atti e l’eventuale contenzioso, valutando fin dall’aggiudicazione sia il margine effettivo di recupero in graduatoria sia i termini entro i quali esercitare le relative tutele.

Per un approfondimento completo della sentenza e della disciplina dell’oscuramento e dell’accesso agli atti di gara, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 ottobre 2026, n. 7271

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941