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02.11.2026 - lavori pubblici

IMPOSTA DI BOLLO – IL MANCATO PAGAMENTO NON PUÒ COMPORTARE L’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO IN QUANTO COSTITUISCE ADEMPIMENTO DI NATURA ESCLUSIVAMENTE FISCALE

(Consiglio di Stato, Sez. V, 28/10/2026, n. 7828)

Con la sentenza n. 7828 del 28 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che il mancato assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione costituisce un’irregolarità di natura esclusivamente fiscale e non può determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Ciò vale anche nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio e il concorrente non abbia provveduto.

La controversia riguardava una procedura nella quale il disciplinare prevedeva che la domanda di partecipazione fosse presentata nel rispetto della disciplina sull’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972. A fronte del mancato versamento, l’amministrazione aveva attivato il soccorso istruttorio e successivamente disposto l’esclusione del concorrente.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento espulsivo, richiamando l’art. 19 del D.P.R. n. 642/1972. Tale disposizione stabilisce che gli atti non in regola con l’imposta di bollo non possono essere rifiutati dall’amministrazione per tale ragione, fermo restando l’obbligo di trasmetterli al competente ufficio finanziario per la relativa regolarizzazione.

Secondo il Collegio, quindi, dalla mancata regolarizzazione del bollo non può derivare alcun automatismo espulsivo. La stazione appaltante può segnalare l’irregolarità all’Amministrazione finanziaria affinché proceda alla riscossione dell’imposta e all’eventuale applicazione delle sanzioni previste, ma non può trasformare un adempimento fiscale in una causa di esclusione non prevista dalla legge.

La sentenza precisa inoltre che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per imporre, a pena di esclusione, l’adempimento di obblighi esclusivamente fiscali. Tale strumento è infatti destinato a sanare carenze documentali rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, mentre la riscossione dell’imposta compete agli uffici finanziari.

Per le imprese, la pronuncia chiarisce quindi che il mancato pagamento del bollo può determinare conseguenze sul piano tributario, ma non incide, di per sé, sulla permanenza in gara dell’operatore economico.

Per un approfondimento completo dei principi affermati dal Consiglio di Stato, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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