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02.11.2026 - urbanistica

PERMESSO DI COSTRUIRE: IL PREAVVISO DI DINIEGO PUÒ IMPEDIRE IL SILENZIO-ASSENSO

Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non può essere invocato quando il Comune abbia comunicato tempestivamente ragioni ostative al rilascio del titolo, attraverso un atto qualificabile come preavviso di diniego. È quanto affermato dal TAR Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza del 26 ottobre 2026, n. 1427.

Il caso. Dopo la presentazione della domanda, il Comune aveva preannunciato un parere contrario, chiedendo contestualmente integrazioni documentali e chiarimenti. Erano seguite diverse interlocuzioni e la trasmissione di ulteriore documentazione.

L’impresa riteneva che, dopo l’ultima integrazione, fosse decorso il termine necessario alla formazione del silenzio-assenso e aveva quindi chiesto l’attestazione dell’avvenuto rilascio tacito del permesso. Il Comune aveva invece continuato a considerare incompleta la pratica e aveva successivamente adottato un diniego definitivo.

La sentenza. Il TAR ha respinto la richiesta di accertamento del titolo tacito. Secondo il giudice, ai fini dell’articolo 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001, la volontà contraria dell’Amministrazione può emergere anche da un atto interlocutorio qualificabile come preavviso di diniego, purché intervenuto entro il termine utile. Nel caso concreto, la comunicazione comunale era stata ritenuta tempestiva e idonea a impedire la formazione del silenzio-assenso.

La verifica dell’eventuale formazione del titolo tacito richiede quindi di ricostruire l’intero procedimento, considerando gli atti comunali e i relativi effetti sui termini.

 


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