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24.03.2015 - urbanistica

ASCENSORI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

È stato emanato il D.P.R. 8/2015 che introdurre modifiche in termini di aggiornamento e semplificazione procedimentale.
In particolare con la soppressione negli articoli 11 e 12 dei riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina di derivazione comunitaria in esame, le prescrizioni previste dal D.P.R. 162/1999 vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico.
Si supera quindi il D.M. 11/01/2010, almeno per gli aspetti disciplinati dal medesimo D.P.R. 162/1999.
Con l’articolo 13 si individua la “Direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture” come uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori.
Con un’ulteriore modifica all’art. 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori, senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori.
Il nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, relativamente in particolare agli altri mezzi alternativi da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
L’art. 2 del D.P.R. 8/2015 rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle verifiche e delle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico; tale nuovo decreto dovrebbe quindi sostituire il pregresso D.M. 11/01/2010, che come detto è da ritenersi superato al momento per tutti gli aspetti normati dal D.P.R. 162/1999 vista l’estensione dell’ambito applicativo di quest’ultimo anche agli ascensori in servizio pubblico.
Infine, l’art. 3 del D.P.R. 8/2015 contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere ai necessari adempimenti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 


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