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24.03.2017 - urbanistica

UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE – IL QUADRO DELLE REGOLE PER I COMUNI

Negli ultimi anni la normativa ha consentito ai Comuni di utilizzare gran parte (fino al 50%) delle somme derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni edilizie per la copertura delle spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole, come avveniva in passato (art. 12 Legge 10/1977 abrogato dal Testo Unico Edilizia a partire dal 2003), dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dal risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, dall’acquisizione delle aree da espropriare, ecc.
Dal 2007 ad oggi l’utilizzo “distorto” di queste risorse in origine “di scopo” e cioè destinate alla urbanizzazione del territorio, non solo ha concorso a contrarre fortemente gli investimenti locali, ma ha consentito altresì ai comuni di “compensare” i tagli di bilancio, privando però il territorio delle necessarie opere di urbanizzazione e manutenzione.
Dal 1° gennaio 2018, coerentemente con l’evoluzione della normativa verso l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, questo sistema verrà meno e i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie dovranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, tra l’altro, a:
– realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
– risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
– interventi di riuso e di rigenerazione.
L’Ance ha ricostruito in un dossier il quadro delle disposizioni in materia che si sono succedute dal 1977 ad oggi.

 

Destinazione proventi da contributi
di costruzione e sanzioni edilizie
Legge 10/1977 – art. 12 (abrogato dal Testo Unico Edilizia) Articolo abrogato dall’art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), a decorrere dal termine di entrata in vigore dello stesso TUE e cioè dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall’art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e, successivamente, al 30 giugno 2003, dall’art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122 I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la Tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all’art. 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Legge 296/2006 – art. 1, comma 713 Per l’anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
Legge 244/2007 – art. 2, comma 8 Come modificato prima dal DL 225/2010, poi dal DL 35/2013 e dalla Legge 190/2014

Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, vedi l’art. 1, comma 461, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Legge 208/2015 – art. 1, comma 737 Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche
Legge 232/2016 – art. 1, comma 460-461 A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo

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