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24.03.2015 - lavori pubblici

TUTTI GLI ASSOCIATI IN ATI DEVONO SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA

(TAR Veneto sez. I 26/1/2015 n. 47)

L’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. L’ Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, per gli stessi operatori a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi è una componente indefettibile dell’offerta, richiesta da una norma primaria puntuale
L’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 impone ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), l’impegno, in sede di offerta, a rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione, stabilendo che: «È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti».

La formulazione di tale impegno deve considerarsi componente indefettibile dell’offerta richiesta da una norma primaria puntuale (che non necessita della mediazione data dalla lexspecialis) ed «espressione della volontà contrattuale» del concorrente in sede di gara (Cons. di Stato, Sez. V., n. 7996 del 2010).

Detto impegno mira infatti a garantire alla stazione appaltante la serietà della partecipazione alla procedura di raggruppamenti formalmente non ancora costituiti, assicurando l’effettiva costituzione del soggetto collettivo chiamato alla stipulazione del contratto a seguito dell’aggiudicazione.

Conseguentemente il soddisfacimento di tale interesse richiede l’assunzione di un impegno formale giuridicamente vincolante nei termini richiesti dalla normativa primaria – ossia un contratto preliminare di mandato condizionato all’aggiudicazione – come tale non sostituibile né integrabile con dichiarazioni e/o elementi che consentano di desumere aliundel’intenzione di costituire il raggruppamento temporaneo stesso (cfr.: Cons. di Stato, sez. V, n. 7996 del 2010).

 


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