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29.06.2015 - urbanistica

DEFINITE LE PROCEDURE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Passo in avanti nell’attuazione del pacchetto di interventi sulla “casa” contenuto nel decreto legge dello scorso anno (DL n. 47/2014). E’ stato, infatti, pubblicato sulla GU n. 115 del 20/5/2015 il decreto interministeriale 24 maggio 2015 (Infrastrutture, Finanze e Affari regionali) che, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del DL 47 definisce i criteri e le procedure per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Comuni, ex Iacp (comunque denominati) enti pubblici anche territoriali.
Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto gli enti proprietari degli alloggi predispongono specifici programmi di alienazione che, previo assenso della regione, sono poi trasmessi al Ministero delle Infrastrutture. Sono fatti salvi i programmi di vendita già avviati in virtù della programmazione regionale.
I programmi di alienazione devono riferirsi prioritariamente a:
• alloggi situati nei condomini misti (proprietà pubblica < 50%);
• alloggi collocati in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti;
• immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché’ locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma;
• alloggi particolarmente degradati con spese di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili per l’ente proprietario.
Le risorse derivanti dalle vendite restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate a:
• recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente;
• acquisto e realizzazione di nuovi alloggi.
Le procedure di alienazione:
• gli alloggi devono essere previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi (prezzo agevolato più riconoscimento di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto). Divieto di ulteriore vendita per i successivi 5 anni;
• gli alloggi liberati dagli attuali occupanti che non intendono acquistarli sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica.

 


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