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22.09.2015 - tributi

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO LA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Dal 31 luglio 2015 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014.
Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2015, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono essere compensate, in precedenza fissato al 31 marzo 2014[1].
Lo prevede il D.M. 13 luglio 2015 del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2015, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell’art.1, co.19, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)[2].
Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4].
Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.[5].
In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge di Stabilità 2015 la quale, anche per il 2015, ha demandato ad un Decreto attuativo l’efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 13 luglio 2015 che, richiamando la disciplina generale dell’art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..
Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 31 luglio 2015, data di entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015.
In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2014, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).
In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..
Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.
In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:
■ chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
■ presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.
Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:
► la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[6];
► la cessione del credito[7].

Tabella 1: Compensazione dei crediti verso la P.A. con le cartelle di pagamento – evoluzione normativa

 

Notifica cartella di pagamento

 

Periodo di compensazione

 

Riferimento
normativo

entro il 30.04.2012

dal 06.11.2012 al 31.12.2015

D.M. 19 ottobre 2012

entro il 31.12.2012

art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013

entro il 30.09.2013

art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014

entro il 31.03.2014

D.M. 24 settembre 2014

entro il 31.12.2014

D.M. 13 luglio 2015

 
Note:
[1] Cfr. art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. “Decreto Destinazione Italia”).
[2] Cfr. “Legge di Stabilità 2015”.
[3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A.
[4] L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
[5] L’originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato diverse volte negli anni, fino al 31 marzo 2014 (D.M. 24 settembre 2014, in attuazione dell’art.12, co-7-bis del citato Decreto “Destinazione Italia”).
[6] A tal riguardo, si ricorda che l’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall’art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 – cd. “Decreto Spending review”) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso.
[7] Si ricorda che la cessione del credito è agevolata con la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA (art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).
Precedentemente, l’art.8 del D.L. 35/2013 (convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione.

 


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