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22.06.2007 - tecnica

IN VIGORE DAL 4 MAGGIO SCORSO IL DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2007 RELATIVO ALLA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA

IN VIGORE DAL 4 MAGGIO SCORSO IL DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2007 RELATIVO ALLA MARCATURA CE
DEGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile dell’anno in corso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 concernente la “Applicazione della Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi moduli di controllo della conformità di aggregati”.
Il Decreto è entrato in vigore il 4 maggio scorso.
Si riepilogano di seguito le diposizioni di interesse e di immediata applicazione.
Nel decreto in parola si stabiliscono i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche degli aggregati per l’edilizia, nonché i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.
Il decreto si applica agli aggregati le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell’Allegato 1 al Decreto, relative ad:
– aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione,
– aggregati per malta,
– aggregati per opere di protezione,
– aggregati per calcestruzzo,
– aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,
– aggregati per massicciate per ferrovie.

Per i sistemi di attestazione della conformità – definiti nell’Allegato 2 al Decreto – vi è differenziazione in base all’uso previsto, per usi strutturali e non strutturali.

Tale attestazione prevede due “livelli” di marcatura:
– Livello 4: più semplice, in pratica è una autocertificazione. Richiede un sistema di controllo del processo produttivo anche non certificato, l’esecuzione di tutte le prove previste dalla norma (granulometrie, resistenza alle frammentazioni e alleabrasioni, al gelo/disgelo, requisiti chimici, etc..), il rispetto dei volori limite imposti dalla norma.

– Livello 2+: più complesso. Il controllo del processo produttivo indicato in precedenza viene integrato dalla certificazione di un ente notificato, che effettua ispezioni periodiche. 

Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle all’Allegato 3 del Decreto Ministeriale.

Dalle disposizioni di legge risulta che per alcune caratteristiche degli aggregati vi è l’obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, di dichiararle esplicitamente, mentre per altre si lascia al produttore la facoltà di esercitare l’opzione “prestazione non dichiarata”.

Il produttore è comunque obbligato a riportare l’elenco di tutte le caratteristiche di cui all’Allegato 3.

Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per esempio per la caratteristica del calcestruzzo “rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno”, il decreto chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte  se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.
Prodotti immessi nel mercato prima del 4 maggio 2007.
L’articolo 3 del Decreto disciplina i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (è il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformità non è coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell’Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione -NPD).
In tali situazioni, sempre che non vi fossero già regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l’impiego di tali aggregati è consentito non oltre 9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere il decreto 15 maggio 2006 con l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate riportato in Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6.6.2006), ovvero qualora già scaduto, i 9 mesi decorrono dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore del Decreto  in parola.
Sarà particolarmente importante, pertanto, che in fase di approvvigionamento degli aggregati le imprese pongano la massima attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.

Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore del Decreto, prima cioè del 4 maggio, se non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di immissione sul mercato.

È da segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre che agli aggregati, anche agli appoggi strutturali ed ai geotessili e prodotti affini.

Si ricorda che è possibile richiedere il testo del Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 preso gli uffici del Collegio dei Costruttori.


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