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17.10.2007 - trasporti

CONTROLLO OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI A MOTORE DI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA

CONTROLLO OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI A MOTORE DI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 agosto 2007, Supplemento Straordinario n. 2, è stata emanata la Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5276 recante “Controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli a motore di residenti in Regione Lombardia (l.r. n. 24/2006, art.17)”.
La Giunta Regionale ha deliberato di stabilire l’obbligatorietà del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli secondo i criteri e le modalità di attuazione riportati nell’Allegato 1 alla Deliberazione.
È stata confermata la validità dei controlli dei gas di scarico già effettuati in attuazione della Campagna “Bollino Blu” anno 2007, fino alla rispettiva data di scadenza annuale.
Il termine finale di adeguamento alla nuova disciplina è stato fissato al 31 luglio 2008, pertanto le relative sanzioni, scaturenti da violazione dalla disciplina indicata, si applicheranno a far data dal 1 agosto 2008.

Allegato 1 “Criteri e modalità di attuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell’art. 17 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24”

Principali aspetti
Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico, da effettuare con frequenza annuale:
a) gli autoveicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche, residenti in Lombardia, immatricolati dal 1° gennaio 1970, dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) o motore con accensione per compressione (diesel);
b) i veicoli indicati, alla lettera a), di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, che abbiano percorso più di 80.000 km.
Sono esclusi dal controllo: i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, che non abbiano percorso più di 80.000 km, ed i veicoli classificati di interesse storico o collezionistico ( iscritti in appositi registri).
Sono considerate valide, ai fini del controllo dei gas di scarico, le verifiche di immissioni effettuate in sede di revisione.
L’attestazione rilasciata in seguito al controllo dei gas di scarico, ad opera di officine autorizzate, ha validità, decorrente dalla data dell’ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2008, semestrale per i veicoli immatricolati precedentemente al 1° gennaio 2008.
Tale attestazione dovrà essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono attività di polizia stradale.
L’inosservanza delle disposizioni regionali relative ai controlli delle emissioni dei gas di scarico, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.


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