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29.07.2010 - tributi

BONIFICI DI PAGAMENTO DELLE SPESE AGEVOLATE CON IL 36% E 55% – CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA RITENUTA DEL 10%

(Circolare Ministeriale n.40/E del 28 luglio 2010)
La ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento ai fini del 36% e del 55% non si applica sull’IVA, per cui la stessa dovrà essere effettuata sull’80% dell’importo complessivo del bonifico.
Allo stesso modo, per i lavori condominiali, che danno diritto alle citate agevolazioni, opera la sola ritenuta del 10%, mentre è esclusa quella del 4% prevista dal D.P.R. 600/1973.
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.40/E del 28 luglio 2010, in merito all’applicazione della ritenuta del 10% che, dal 1° luglio 2010, deve essere operata dalle Banche e dalle Poste Italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni[1], o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici [2].
In particolare, le principali tematiche affrontate nella Circolare 40/E/2010 riguardano:

Base di calcolo della ritenuta
Viene confermato che la base di calcolo su cui operare la ritenuta del 10% non deve comprendere l’IVA, in quanto altrimenti se ne altererebbero le caratteristiche di neutralità.
Tenuto conto che, nel bonifico di pagamento viene indicato l’importo complessivamente dovuto dal contribuente (corrispettivo più IVA) e che l’imposta è applicata con aliquote differenziate, a seconda dell’intervento realizzato, l’Amministrazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione della ritenuta e per esigenze di semplificazione, si assume che sia stata comunque applicata l’aliquota IVA più elevata, ossia quella ordinaria del 20%.
Pertanto, la ritenuta dovrà essere operata sull’80% dell’importo complessivo del bonifico effettuato;

Lavori condominiali assoggettati alla ritenuta del 4%
Dal 1° gennaio 2007, il Condominio, quale sostituto d’imposta, deve operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati a fronte di prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (quali quelli aventi ad oggetto, ad esempio, interventi di manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni condominiali dell’edificio) [3].
Al fine di evitare che imprese e professionisti subiscano, sullo stesso corrispettivo, più ritenute alla fonte, l’Agenzia precisa che dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%, prevista dal D.L. 78/2010, “in considerazione del carattere speciale di tale disciplina.”
Di conseguenza, il Condominio che, per avvalersi delle agevolazioni del 36% e del 55%, effettua pagamenti mediante bonifico, non dovrà operare su tali somme le ordinarie ritenute previste dal D.P.R. 600/1973;

Decorrenza dei nuovi adempimenti e sanzioni
In considerazione del fatto che il citato art.25 del D.L. 78/2010 ha fissato l’entrata in vigore della ritenuta dal 1° luglio 2010 e che il Provvedimento ministeriale attuativo è stato emanato solo il 30 giugno 2010, l’Agenzia precisa che, in sede di prima applicazione della norma, non saranno operate sanzioni in relazione a violazioni nell’attuazione della stessa, ai sensi dell’art.10, comma 3, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000)[4].
Si ricorda comunque che la misura non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all’obbligo di pagamento con bonifico delle spese sostenute).

Note:
[1] Di cui all’art.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
[2] Di cui all’art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[3] Cfr., al riguardo, art.25-ter del D.P.R. 600/1973.
[4] Legge 27 luglio 2000 n. 212
Art.10 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.
(omissis)
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Allegati: Circolare Ministeriale n.40/E del 28 luglio 2010


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