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21.12.2012 - urbanistica

L’ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE AI FABBRICATI RURALI SENZA SOPRALLUOGO E’ ILLEGITTIMA

L’ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE AI FABBRICATI RURALI SENZA SOPRALLUOGO È ILLEGITTIMA
(Ordinanza del 7/11/2012 n. 19215)

La Corte di cassazione con l’Ordinanza del 7 novembre 2012 n. 19215, che si allega, ha stabilito che l’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati rurali senza sopralluogo è illegittima e su di essa non può fondarsi la pretesa di una maggiore imposta. Per la Suprema Corte la stima diretta è necessaria per l’attribuzione della rendita catastale, a meno che non ci sia una perizia di parte.

Infatti il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili deve basarsi, a norma del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e dell’art. 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo.

Inoltre la comparazione con strutture analoghe ha solo valore rafforzativo e integrative del metodo legale utilizzato, essendo idoneo a confermare l’adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima diretta.


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