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28.03.2013 - qualificazione

IL NUOVO REGIME TRANSITORIO PER RESTAURATORI E COLLABORATORI RESTAURATORI

IL NUOVO REGIME TRANSITORIO PER RESTAURATORI E COLLABORATORI RESTAURATORI
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013 la Legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante la «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali » così come disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In particolare, la legge. n. 7/2013 ha sostituito la disciplina prevista nell’articolo 182 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, prevedendo una nuova fase transitoria per l’acquisizione del titolo di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Detta fase transitoria – ad oltre un decennio dall’entrata in vigore del decreto n. 420 del 2001 cui l’articolo 182 del Codice faceva riferimento – si era, infatti, protratta oltre qualunque ragionevolezza, “lasciando migliaia di professionisti nell’incertezza e in gravi difficoltà lavorative” (cfr. relazione della 7^ Commissione permanente del Senato, istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).
In proposito, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), nel documento recante le linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice, ha precisato che le disposizioni contenute in questo articolo intendono disciplinare “la fase transitoria (o meglio: di prima applicazione, poiché gli effetti abilitanti che ne discendono sono durevoli) finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata [in vigore] della disposizione, hanno già compiuto un percorso formativo e/o un’attività di restauro di beni culturali”.
La novella legislativa riveste carattere di notevole interesse per tutte le imprese qualificate ad eseguire opere nelle categorie OS 2-A (relativa ad interventi su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) e OS 2-B (concernente ad interventi su beni culturali mobili di interesse archivistico e librario) per le quali sono previste, come figure obbligatorie, il restauratore di beni culturali che svolge il ruolo di direttore tecnico, e i collaboratori restauratori, da inserire in organico (vedi infra cap. 10).
Il nuovo regime transitorio entrerà in vigore 14 febbraio 2013, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere ad una ricostruzione completa della materia della qualificazione dei restauratori, indicando l’ordine di argomenti di seguito elencati:
1. Attività di restauro
2. Riconoscimento del titolo
3. Procedura di selezione pubblica
4. Assegnazione punteggi
5. Punteggio per l’esperienza professionale
6. Punteggio dei titoli di studio
7. Prova di idoneità
8. Collaboratore restauratore di beni culturali
9. Suddivisione in settori di qualificazione
10. Attestazione SOA
11. Sito web

1. Attività di restauro
L’articolo 1 del D.M. 26 maggio 2009, n. 86 chiarisce che il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici è “il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale”.
Ai restauratori di beni culturali, come sopra definiti, competono in via esclusiva gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (art. 29, comma 6 del Codice dei beni culturali).
Secondo il Codice, la manutenzione è costituita dal “complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti” (articolo 29, comma 3); il restauro coincide, invece, con “l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali” (art. 29, comma 4).
L’acquisizione del titolo di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, è disciplinata dall’articolo 29 del Codice (commi 7, 8, 9 e 10) nonché, per la disciplina transitoria, dall’articolo 182 del medesimo Codice.
Proprio quest’ultimo articolo è stato oggetto di massima attenzione da parte del legislatore (basti pensare alle ben 19 sedute dedicate dalla competente Commissione presso il Senato), il quale ha voluto risolvere i problemi derivanti dall’incongruità delle prescrizioni ivi stabilite relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore (e collaboratore restauratore), che negli ultimi dieci anni hanno fortemente limitato la possibilità di accesso al titolo (cfr. in proposito anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, sent. n. 38556/2010).
La proposta di legge è stata approvata in via definitiva in Commissione alla Camera il 18 dicembre 2012 (cfr. sulle considerazioni generali la news Ance del 21 Dicembre 2012). Giova, però, ricordare che il lavoro di elaborazione del testo è stato assiduamente seguito anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
L’obiettivo è quello di disciplinare al meglio il “doppio canale di reclutamento”, già previsto dall’articolo 182 del Codice, concernente l’inquadramento diretto per gli operatori in possesso di elevati requisiti di qualificazione professionale e la sottoposizione a una prova di idoneità per coloro che siano in possesso di una qualificazione inferiore.
La modifica del regime transitorio è partita dalla consapevolezza di una disciplina in materia che, caratterizzata dalla sovrapposizione di varie norme, ha costruito un sistema di qualificazione incapace di riconoscere tutti i percorsi formativi e tutte le competenze professionali operanti nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.
Il punto di maggiore criticità della normativa previgente risiedeva, infatti, nella circostanza che ai professionisti, qualora gli stessi non avessero voluto sottoporsi alla prova di idoneità, era richiesto di dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell’attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420.
Tuttavia, se il termine del 2001 era giustificabile nel 2004, quando fu approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio, questo doveva essere necessariamente aggiornato, considerato che nel frattempo la procedura di selezione pubblica prevista dall’articolo 182 del Codice, concernente l’acquisizione dei titoli professionali nel restauro, non ha mai avuto una reale attuazione.
La maggiore innovazione della nuova normativa risiede, pertanto, nella possibilità data ai restauratori (e collaboratori restauratori) di dimostrare, indipendentemente dallo svolgimento di una prova di idoneità, la competenza acquisita anche attraverso i periodi di formazione sostenuti e/o i lavori svolti successivamente al 2001 (che in determinati casi erano, tuttavia, considerati sino al 2009).

2. Riconoscimento del titolo
Nel Codice dei beni culturali il riconoscimento del titolo di restauratore e di collaboratore restauratore dei beni culturale è previsto negli articoli 29 e 182.
L’articolo 29 del Codice ha demandato a un regolamento ministeriale la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Ha inoltre previsto un ulteriore regolamento ministeriale per la definizione dei criteri e dei livelli di qualità dell’insegnamento del restauro. Tali regolamenti sono stati emanati con i decreti del Ministero dei Beni culturali nn. 86/2009 e 87/2009, in materia di formazione dei restauratori in relazione ai diversi settori di attività.
Come accennato, l’articolo 182 del Codice dei beni culturali (sia nella vecchia sia nella nuova formulazione) definisce la disciplina che consente il riconoscimento della qualifica di restauratore o di collaboratore restauratore a chi abbia maturato adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro, con equiparazione ai soggetti che abbiano seguito i percorsi formativi di cui al regime ordinario (art. 29 cit.).
Ai fini dell’art. 182, la qualifica di restauratore è acquisita direttamente, ope legis, nel caso in cui l’interessato sia in possesso di determinati requisiti, oppure può essere acquisita attraverso il superamento di una prova di idoneità cui è possibile accedere in presenza di minori requisiti. Una disciplina di similare impostazione consente l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

3. Procedura di selezione pubblica
La prova di idoneità era in precedenza disciplinata dal decreto n. 53/2009, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali definiva le modalità di acquisizione, attraverso lo svolgimento di prove teoriche e pratiche di idoneità, sia della qualifica di “restauratore” che di “collaboratore restauratore”, ai sensi dell’art. 182 del Codice.
Lo svolgimento della relativa prova di idoneità avrebbe finalmente sbloccato l’accesso ai titoli di restauratore e collaboratore restauratore per tutti i soggetti che erano impossibilitati a richiedere il riconoscimento diretto, ope legis, della propria professionalità.
Tuttavia, il riconoscimento dei titoli suddetti non è mai avvenuto, a causa delle problematiche applicative ed interpretative emerse per l’attestazione dei requisiti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, tanto che sono stati ripetutamente prorogati i termini fissati nel bando di selezione pubblica del 29 settembre 2009 (a 5 anni dall’entrata in vigore del Codice!). Il bando, che coinvolgeva tutti i canali di reclutamento previsti dall’art. 182 del Codice, non è mai riuscito a risolvere alcuni problemi basilari (come ad esempio la presentazione delle domande, la trasmissione delle attestazioni in ordine all’attività di restauro svolta, la maturazione del periodo di pratica professionale necessario per l’acquisizione delle qualifiche, etc.), tanto che lo stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato costretto a disporre la sospensione della procedura di selezione nel novembre 2010, in attesa dell’iter parlamentare necessario alla revisione dell’articolo 182 del Codice.
Il testo del nuovo articolo 182 rappresenta l’esito dell’iter parlamentare sopra richiamato, che modificando la disciplina transitoria relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, va a sostituire i commi da 1 a 1-quinquies previsti nella precedente formulazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La novità più importante della nuova disciplina transitoria è costituita dalla riscrittura del riconoscimento diretto, ope legis, del titolo di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 182 conferma che la qualifica di restauratore di beni culturali sia attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, da concludere entro il 30 giugno 2015. Tale procedura non prevede per i soggetti che rientrano nella casistica di cui al successivo comma 1-ter (ossia, come si dirà oltre, quelli maggiormente qualificati) la necessità di essere sottoposti ad una prova di idoneità di cui al successivo comma 1-quinquies dello stesso articolo; tale prova si rende invece necessaria qualora il soggetto manchi, anche solo parzialmente, dei requisisti minimi previsti per il riconoscimento ope legis della qualifica di restauratore.
La procedura di selezione pubblica per il riconoscimento ope legis, che secondo la disposizione avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre 2012, non include alcuna prova posta a carico del candidato restauratore, ma sottintende una valutazione dei titoli conseguiti e delle attività svolte dall’interessato. Tale valutazione è effettuata attribuendo un punteggio, assegnato sulla base delle tabelle previste nel neo introdotto allegato B al Codice (art. 182, commi 1-bis e 1-ter).
Il riconoscimento ope legis, pertanto, non comporta alcun automatismo nell’attribuzione del titolo di restauratore, ma occorre comunque attendere l’esito della procedura cui consegue l’inserimento in un apposito elenco, tenuto dal Ministero competente (art. 182, cc. da 1-bis a 1 1-quater).
Riguardo alla procedura di selezione pubblica, il MiBAC, con decreto, ne definirà le linee guida per l’espletamento, sentite, come auspicato dall’Ance, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. Considerate le difficoltà applicative della precedente stesura dell’articolo 182 del Codice, è auspicabile che questa disposizione si traduca in un più generale, e maggiore, coinvolgimento dei diretti interessati nell’elaborazione della disciplina di dettaglio.

4. Assegnazione punteggi
Come sopra accennato, è l’attribuzione dei punteggi che, all’esito della procedura di selezione pubblica, consente al professionista di acquisire il titolo di restauratore di beni culturali. Tale riconoscimento è attribuito qualora l’interessato abbia raggiunto un punteggio almeno pari ai 300 crediti formativi, previsti dal vigente ordinamento dell’insegnamento universitario, ossia 300 punti (cfr. articolo 1 del regolamento di cui al D.M. 26 maggio 2009, n. 87).
La corrispondenza tra un determinato elemento di valutazione ed i singoli punteggi attribuiti è prevista dalle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato B, che prevede l’elencazione dettagliata dei punteggi da assegnare per:
a. i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012;
b. la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012, a favore del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni;
c. l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero il 14 febbraio 2013, e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
Riguardo ai punti “a” e “c”, la possibilità di considerare, ai fini del punteggio, anche quanto conseguito o svolto entro la data del 31 dicembre 2014, costituisce una grande apertura del legislatore rispetto alla precedente formulazione della norma in cui, come sopra evidenziato, era di riferimento l’anno 2001.
In altri termini, l’accesso alla professione di restauratore è consentito sia ai soggetti che abbiano già conseguito i 300 punti necessari, sia a coloro che al momento dell’emanazione del bando, pur non avendo ancora tutti i requisiti necessari, possano maturarli in seguito.
In quest’ottica di apertura del legislatore ai soggetti che comunque non riescano a raggiungere neppure al 31 dicembre 2014 il punteggio minimo, oppure che non possano/vogliano aspettare tale data, è riservata un’ulteriore possibilità: il distinto conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, per la quale, pur non essendo previsti titoli dissimili, non sono, tuttavia, richiesti i 300 punti previsti per il restauratore.
L’articolo 182 o gli atti parlamentari non chiariscono come debba essere interpretata la “presa in carico”. Tuttavia, volendo dare una definizione, questa potrebbe intendersi come quel processo in cui un soggetto, a fronte di una domanda, un contratto o comunque sulla base di un mandato del committente, prende l’incarico di progettare/realizzare uno o più interventi rivolti al restauro o alla conservazione di un bene sottoposto a tutela.
A tale proposito, è possibile osservare che la “presa in carico” non deve essere intesa come sinonimo della (solitamente successiva) “consegna dei lavori”; tale interpretazione, ad avviso dell’Ance, trae forza dal dato letterale della norma, poiché, quando il legislatore ha voluto, ha impiegato una terminologia più esplicita; ne è esempio la modalità di calcolo della durata dell’attività di restauro che è documentata dai termini di “consegna” e completamento dei lavori.
Un altro passaggio delicato è quello che si riferisce all’esperienza pregressa del restauratore, peraltro oggetto di diverse modifiche durante l’iter parlamentare. Ai fini interpretativi giova, pertanto, richiamare quanto osservato dal Governo davanti alla 7ª Commissione – Istruzione Pubblica, Beni Culturali, istituita presso il Senato.
In occasione della 409ª seduta della suddetta Commissione, tenutasi il 18 settembre 2012, è stato chiarito dal Governo che i lavori pregressi, ossia già conclusi, rispetto “alla data di entrata in vigore” della disposizione, devono essere considerati rilevanti ai fini del conseguimento del punteggio. Per i lavori in corso è, invece, stato evidenziato che l’attività di restauro, utile per il calcolo del punteggio finale, è quella presa in carico dalla data di entrata in vigore della disposizione e dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2014.
Nell’intervento del Governo, è stato, altresì, evidenziato che l’esclusione dal periodo transitorio dei lavori presi in carico dopo all’entrata in vigore del nuovo articolo 182 del Codice, esprime la volontà di evitare “che il periodo venga interpretato nel senso che l’attività può essere consegnata anche dopo l’entrata in vigore della legge, purché sia conclusa entro il termine finale”, perché altrimenti si tradirebbe la ratio della previsione, ossia quella di scongiurare una incontrollabile corsa all’affidamento di lavori.
Riguardo al punto “b” dell’elenco sopra riportato, il nuovo testo dell’articolo 182 del Codice sana l’incongruenza della normativa previgente, che non riconosceva appieno l’attività svolta da restauratori e collaboratori restauratori già assunti dalle Amministrazioni preposte alla tutela, a seguito di idonee selezioni. E’, infatti, assegnato un punteggio pari a 300 punti, e pertanto non è prevista alcuna prova di “idoneità”, per il soggetto inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali.
Identico punteggio di 300 punti è assegnato ai soggetti inquadrati come docenti di restauro presso le Accademie di belle arti (per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28).
Un trattamento di minor favore (225 punti) è, invece, riservato all’assistente tecnico restauratore che, a seguito del superamento di un pubblico concorso, è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali. Qualora il singolo tecnico restauratore interessato raggiunga un punteggio totale inferiore ai 300 punti, potrà, comunque, superare l’apposita procedura di selezione pubblica, per l’acquisizione del titolo di collaboratore restauratore di beni culturali.

5. Punteggio per l’esperienza professionale
La relazione tecnica al disegno di legge, che ha portato al nuovo dettato dell’articolo 182 del codice, evidenzia come l’intervento in esame intenda rimuovere le criticità riscontrate negli adempimenti previsti dalla disciplina di settore, provvedendo in particolare ad un ampliamento equilibrato dei requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali, tale da garantire la disponibilità nel settore di professionisti.
A tale proposito, nel nuovo articolo 182 del Codice è stabilito che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali, sia necessario valutare i titoli di studio conseguiti e l’esperienza maturata (e certificata dagli organismi preposti alla tutela del bene) da coloro i quali abbiano maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
Il peso di ciascun elemento formativo è valutato in una tabella allegata (corrispondente all’allegato B, I parte, del Codice) ed è espresso in punteggi.
Il punteggio complessivo si ottiene sommando i titoli di studio conseguiti e l’esperienza maturata attraverso l’attività di restauro, purché svolta dall’interessato, “direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica” (art. 182, c. 1-quater, lett. “b”);
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, l’attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, ossia ad. es. l’esecuzione degli interventi di conservazione, la direzione dei lavori od operativa nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento, effettuazione dei collaudi tecnici, etc. (cfr. D.M. 26 maggio 2009, n. 86).
La durata dell’attività di restauro, svolta dai termini di consegna e di completamento dei lavori, deve risultare da atti di data certa provenienti dall’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti formati in occasione dell’affidamento dell’appalto (art. 182, c. 1-quater, lett. “c”).
Al riguardo, si osserva che, a differenza del previgente testo, non è più previsto che i competenti organi ministeriali rilascino agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. Per i restauratori è, tuttavia, possibile dimostrare la propria esperienza pregressa attraverso atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Come nella previgente disciplina, è ancora previsto un sistema favorevole per il computo del periodo documentato, in quanto vi è possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo (art. 182, c. 1-quater, lett. “d”). Ogni lavoro seguito dà quindi diritto a 37,5 punti per anno, indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia seguito più lavori contemporaneamente.

6. Punteggio dei titoli di studio
Rispetto alla previgente disciplina, non è mutato l’accesso diretto al titolo di restauratore – ancorché sempre condizionato all’esito della procedura di selezione pubblica – per i soggetti che abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro). Tali scuole assegnano, infatti, ben 300 punti.
Nella tabella allegata (corrispondente all’allegato B, I parte, del codice) è altresì specificato che, in alternativa alla scuola di restauro statale, il soggetto può dimostrare di aver seguito altri corsi di studio, i cui titoli (molti dei quali non considerati nella previgente disciplina) assegnano un punteggio variabile a 37,5 a 75 punti per ciascun anno di corso.
In particolare, sono riconosciuti i seguenti titoli di studio:
1) diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale (75 punti per ciascun anno di durata del corso),
2) attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell’ambito della procedura di selezione pubblica (75 punti per ciascun anno di durata del corso)
3) laurea in Beni culturali (L1) ovvero laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43) (37,50 punti per ciascun anno di durata del corso),
4) laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) (37,50 punti per ciascun anno di durata del corso),
5) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) (37,50 punti per ciascun anno di durata del corso),
6) diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009 (37,50 punti per ciascun anno di durata del corso),
7) diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso (50 punti per ciascun anno di durata del corso),
8) titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti (50 punti per ciascun anno di durata del corso, fino ad un massimo di 150 punti).
I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200 punti, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle Università e delle Accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200 punti, con delle particolarità illustrate nel predetto allegato B al Codice.

7. Prova di idoneità
L’articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali possa essere acquisita anche da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ma in questo caso è necessario il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.
Una distinta prova d’idoneità, anch’essa finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, è prevista per coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter dell’articolo 182 del Codice (relative ai titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro il 31 dicembre 2014 dagli iscritti ai corsi alla data del 30 giugno 2012) abbiano conseguito la laurea o il diploma accademicodi primo livello inRestauro delle Accademie di belle arti, nonché´ la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

8. Collaboratore restauratore di beni culturali
Quanto all’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore, nelle more dell’operatività dell’articolo 29, comma 10 del codice, l’articolo 182, comma 1-sexies dispone, anche in questo caso, un’apposita procedura (che avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre 2012), di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b. laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c. diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d. diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e. inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f. attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per i collaboratori restauratori, a differenza di quanto accade per il ruolo di maggior responsabilità rivestito dal restauratore, il legislatore ha lasciato maggiori possibilità di dimostrare al soggetto l’attività pregressa. Al collaboratore restauratore è, infatti, sufficiente, ai fini dimostrativi, una dichiarazione del datore di lavoro o addirittura una autocertificazione. Nel caso del restauratore è, invece, necessario che l’esperienza risulti da atti di data certa provenienti dall’Autorità preposta o dagli istituti formati per l’affidamento dell’appalto.
Va, infine, evidenziato che può acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali anche colui il quale abbia conseguito i requisiti sopra illustrati nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. In questo caso, è, tuttavia, previsto il superamento di una prova di idoneità.
Per il candidati alla qualifica di restauratore di beni culturali che abbiano sostenuto con esito negativo la relativa prova di idoneità è venuta meno, rispetto alla previgente disciplina, la possibilità di essere giudicati comunque idonei ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
Infine, così come per i restauratori, la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Provvede alla tenuta dell’elenco il Ministero medesimo (art. 182, comma 1-octies).

9. Suddivisione in settori di qualificazione
Nella stesura della norma è prevalsa la linea di attribuire la qualifica per settori specifici e, a tal fine, il testo è corredato di un allegato (corrispondente all’allegato B, II parte, del codice) che reca il seguente elenco dei diversi settori di competenza:
1) Materiali lapidei, musivi e derivati,
2) Superfici decorate dell’architettura,
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile,
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee,
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti,
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle,
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei,
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe,
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei,
10)Materiale fotografico, cinematografico e digitale,
11)Strumenti musicali,
12)Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

10.Attestazione SOA
Quanto alle norme che disciplinano i titoli di restauratore e di collaboratore restauratore in rapporto alla qualificazione SOA nelle categorie OS 2-A e OS2-B, previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento sui contratti pubblici, ed entrate in vigore il 5 dicembre 2012, si evidenzia quanto segue.
Nelle disposizioni transitorie del Regolamento sui contratti pubblici (art. 357, comma 8) è chiarito che, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell’articolo 201 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, continua ad applicarsi per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale il decreto MiBAC 3 agosto 2000, n. 294 (così come modificato dal D.M. n. 420/2001), attuativo dell’art 8, comma 11-sexies della c.d. legge “Merloni” 11 febbraio 1994, n. 109.
A quasi sette anni dall’approvazione del Codice dei contratti pubblici, si è, tuttavia, persa traccia del decreto contenente la disciplina della qualificazione delle imprese operanti sul patrimonio culturale (di cui all’articolo 201, comma 3, cit.); ciò nonostante che a questo decreto fosse stato assegnato il compito di definire gli “ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale”, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento sui contratti pubblici.
La mancata emanazione di un decreto sulla qualificazione dei beni culturali comporta due implicazioni:
1. le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. E, ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti (art. 253, comma 30, del Codice dei contratti pubblici),
2. le SOA continuano ad applicare il predetto decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294. Tale decreto, così come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420, prevede rispettivamente negli articoli 4, 5 e 6 che, a fini del rilascio dell’Attestato di qualificazione nelle categorie OS 2-A e OS 2-B di cui al vigente Regolamento sui contratti pubblici, sia presente:
a. un’adeguata idoneità tecnica, dimostrata dalla presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell’impresa, restauratore di beni culturali e dell’avvenuta esecuzione lavori in tali categorie di importo commisurato alla classifica di importo richiesta (per maggiori dettagli cfr. art 4, comma 1, lett. “b” e “c” del citato D.M. n. 294/2000 e s.m.);
b. un’adeguata idoneità organizzativa (prevista per le imprese con più di quattro addetti) per “teste”, dimostrata dalla presenza di restauratori, in numero non inferiore al 20% dell’organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali, in numero non inferiore al 40% del medesimo organico (il calcolo è effettuato tenendo conto della tipologia di rapporto di lavoro intercorrente con l’impresa). In alternativa, la medesima idoneità per “costi” è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali un costo complessivo non inferiore rispettivamente al 20% e al 30% dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie sopra elencate;
c. idonea capacità economica e finanziaria, dimostrata anche con le sole “idonee referenze bancarie”, senza necessità di una cifra d’affari minima e neppure di un valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato, come invece previsto per tutte le altre categorie di qualificazione (cfr. art. 78, comma 2, del Regolamento sui contratti pubblici).
Riguardo all’attestazione SOA, si comprende, da quanto sopra evidenziato, come la qualificazione nel restauro sia strettamente dipendente, più che nelle altre categorie di opere, dai titoli professionali conseguiti dal direttore tecnico e dal personale dell’impresa. La peculiare attività svolta dagli operatori economici operanti nel restauro comporta, infatti, che la professionalità espressa dai singoli restauratori e collaboratori restauratori rappresenti la vera garanzia ad una corretta esecuzione dell’opera.
Tanto premesso, si evidenzia come nel più volte citato D.M. n. 294/2000 e s.m. gli articoli 7 e 8, mai abrogati, i requisiti sulla base di cui le SOA dovrebbero verificare la presenza delle figure di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali per la qualificazione dell’impresa, differiscano oramai sensibilmente dai requisiti previsti 13 anni dopo dall’articolo 182 del Codice dei beni culturali. Tra le discrepanze più significative, si prenda ad esempio l’articolo 7, comma 1, del predetto D.M. 294/00 ove si chiarisce che per restauratore di beni culturali si intende anche colui che abbia conseguito “un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico”, mentre l’Allegato “B” al Codice dei beni culturali assegna solamente 37,5 punti per anno di corso. La durata di detto diploma è, tuttavia, inferiore agli 8 anni necessari a coprire i 300 punti previsti per il riconoscimento del titolo di restauratore.
A risolvere ogni possibile dubbio in merito, è intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha chiarito come “indipendentemente dall’istituzione degli elenchi previsti dall’art. 182 del Codice dei Beni Culturali, il possesso della qualifica di restauratore deve essere accertata dagli Organismi di Attestazione con riferimento alla griglia di requisiti previsti dal succitato art. 182 ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies” (cfr. Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto 2012, recante i «criteri da seguire nell’esercizio dell’attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010»).
Ad avviso dell’Ance, si ritiene plausibile che le stesse considerazioni possano essere estese ai collaboratori restauratori, per il riconoscimento dei quali la SOA provvederà sulla base di quanto previsto dai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali.
Il superamento della disciplina prevista nei citati articoli 7 e 8 del D.M. 294/00 e s.m. impone, quindi, alla SOA di accertare la presenza nell’impresa delle idonee figure professionali, sulla base della documentazione presentata dall’impresa che ha proposto la domanda di qualificazione. Il riconoscimento delle professionalità, basato sui titoli e sull’esperienza dei singoli professionisti operanti nell’impresa, deve essere valutato dalla SOA secondo le stesse modalità e limiti previsti dall’articolo 182 sopra analizzato.
Come precisato dall’Autorità per la Vigilanza non è, invece, più in vigore la norma prevista dall’articolo 357, comma 29, che, in via transitoria, consentiva l’assunzione della direzione tecnica per la qualificazione SOA nelle categorie concernenti interventi di restauro (OS 2-A e OS 2-B), per le sole classifiche inferiori alla III, da parte di soggetti che operano con esperienza professionale acquisita nei suddetti interventi per un periodo non inferiore a cinque anni (cfr. Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto 2012 e news ANCE del 13 Settembre 2012).

11.Sito web
Da evidenziare, infine, che a seguito dell’approvazione definitiva della nuova normativa sul riconoscimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di cui all’articolo 182 del Codice, il sito “ www.restauratori.beniculturali.it” è stato attualmente chiuso. Sarà, tuttavia, data ampia pubblicità sul portale e sul sito istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della riapertura e delle modalità di accesso allo stesso.
In attesa di nuova elaborazione delle procedure che i potenziali interessati dovranno seguire, sul proprio sito il suddetto Ministero precisa, altresì, che è prematura e inutile ogni iscrizione al portale, ai fini della partecipazione alla selezione pubblica ed alla prova di idoneità per l’acquisizione delle qualifiche professionali.


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