Print Friendly, PDF & Email
- urbanistica

FONDO AREE VERDI

FONDO AREE VERDI
(commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Gli adempimenti comunali per il Fondo Aree Verdi prende  origine dall’articolo 43 della legge regionale 12 del 2005 in base alla quale la Regione Lombardia ha costituito il Fondo Aree Verdi da “alimentarsi” attraverso le maggiorazioni dei contributi  dei costi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.
Tali interventi sono infatti assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Riassumo, in breve, i provvedimenti che riguardano l’argomento in trattazione:
1- Articolo 43, comma 2-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (contributo di costruzione)
2- DGR 22 dicembre 2008, n. 8/8757 (BURL 12 gennaio 2009, n. 2)
3- DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11297 (BURL 22 febbraio 2010, n.8)
4- DDG 15 novembre 2010, n. 8/11517 (BURL 22 novembre 2010, n. 47)
In un primo momento è intervenuta sull’argomento la DGR 8/2008, emanando le Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali.
In base alle succitate Linee guida è previsto che gli interventi di nuova costruzione (e non di altri interventi) che sottraggono superfici agricole  nello stato di fatto in cui si trovano sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Successivamente la regione, con la DGR n. 8/11297 del 10 febbraio 2010 ha costituito il Fondo Aree Verdi da alimentarsi mediante le maggiorazioni introdotte con la DGR 8757/10.
La Direzione Sistemi Verdi e Paesaggio della regione ha emanato, infine, con atto dirigenziale (D.d.g. n. 11517 del 15 novembre 2010) ,contenente le disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo regionale. Tale atto prevede che tutti i comun trasmettano a regione Lombardia le informazioni riguardanti ciascun titolo abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle suddette risorse finanziarie.
Innanzi tutto c’è da precisare come il disposto del comma 2-bis, dell’articolo 43, della LR 12/05, determina un obbligo all’attuazione del Fondo Verde, e non una possibilità.
Infatti, dal tenore della norma e in base alle Linee guida per l’applicazione della norma dove si legge “sono assoggettati”, si evince un obbligo alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, e non una facoltà.
I comuni, pertanto, devono attivarsi, o meglio, dovevano attivarsi, per stabilire tale maggiorazione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) tra un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali e naturalistici.
Il comma 2-bis è stato aggiunto all’articolo 43 con l’articolo 1, della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, con l’intento di raggiungere e perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesaggistico-ambientale, con particolare riguardo al recupero delle aree degradate.
L’obbligo decorreva dopo l’emanazione delle Linee guida che avrebbero consentito l’effettiva e piena operatività di tale disciplina, anche se era previsto l’emanazione di successive disposizioni integrative.
Secondo le Linee guida della D.G.R. 8757, per nuove costruzioni si intendono quelle definite dall’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 12 del 2005.
Il contributo di costruzione di cui all’articolo 43, che riguarda la base applicativa della maggiorazione, comprende sia gli oneri di urbanizzazione (primari e secondari) sia il costo di costruzione, relativi alle nuove costruzioni, fermo restando i casi di esonero (e non anche di riduzione) previsti per legge (articolo 17, dPR n. 380 del 2001).
In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, lo scomputo del contributo non può riguardare la maggiorazione applicata ai sensi del comma 2-bis, articolo 43, LR 12/05.
Adempimenti comunali.
Entro il 12 aprile 2009 i comuni dovevano deliberare (attraverso atto del consiglio comunale):
1- l’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione
2- l’individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione, tra l’1,5 e il 5 per cento.
Per l’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto (indipendentemente dalla destinazione urbanistica) si poteva far riferimento all’identificazione che la regione Lombardia aveva predisposto sul SIT integrato, distinte tra cinque categorie predefinite.
Il comune poteva (ovvero può, se non lo ha ancora fatto), in base a indagini conoscitive dei luoghi, motivare una individuazione di maggior dettaglio rispetto a quella regionale, trasmettendo alla regione stessa le risultanze su supporto informatico.
Questa individuazione doveva diventare, quindi, la base per l’applicazione  del contributo di costruzione maggiorato per le nuove costruzioni previste su tali aree.
Diversamente, l’amministrazione comunale deve confermare la perimetrazione delle aree  come definite dalla regione, ed applicare una diversificazione  della maggiorazione secondo le suddette Linee Guida.
Per l’individuazione della maggiorazione del contributo, le Linee guida, forniscono ai comuni i criteri di adozione, diversi a seconda che si tratti di aree con vincolo paesistico, a rischio idrogeologico e idraulico e in classi di fattibilità geologica 3 e 4 , ovvero, in base al valore agronomico del suolo.
Per le aree agricole ricadenti in Accordi di Programma, ovvero Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale, nei comuni capoluogo e nei comuni interessati da parchi regionali e nazionali, la maggiorazione deve comunque essere applicata nella misura massima del 5 per cento.
La DGR fornisce inoltre delle indicazioni di massima da osservare in sede di predisposizione del PGT (o loro adeguamenti).
Dopo il 12 aprile 2009, se l’amministrazione comunale non ha deliberato le maggiorazioni, trova piena applicazione la maggiorazione prevista dalla legge nella misura massima del 5 %, da applicarsi alle aree agricole individuate dalla perimetrazione regionale.
Utilizzo dei contributi.
Come già detto, questi contributi devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema rurale e naturalistico del territorio comunale, ed in particolare:
– alla costruzione della rete del verde e rete ecologica
– alla valorizzazione delle aree verdi e alla naturalità dei parchi locali di interesse sovacomunale
– alla valorizzazione del patrimonio forestale
– a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’incremento del verde nell’ambito urbano e al recupero delle aree degradate.
A tale scopo sono state individuate:
• nell’Allegato A i riferimenti disciplinari e normativi
• all’Allegato B gli interventi e servizi ambientali non ammessi
Gestione dei contributi.
E’ in capo al comune che agisce individualmente  o in sinergia con altri enti territoriali.
A questi contributi locali, la regione Lombardia aggiungerà altre risorse proprie.
Le Linee guida contengono inoltre alcune indicazioni sul monitoraggio del fondo aree verdi.
Sull’Allegato A vengono riportati i riferimenti disciplinari normativi, mentre sull’Allegato B sono elencati gli interventi e i servici ambientali NON ammessi a contribuito.
DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11297
Con tale delibera viene costituito il Fondo Aree Verdi in base alla LR 7/2010, demandando a Finlombardia spa la gestione del fondo e altre funzioni, approvando ulteriori Linee guida contenute nell’Allegato A.
L’articolo 1 non fa altro che confermare l’istituzione del Fondo previsto dalla DGR 8/8757 del 2008, in conformità all’articolo 43, co 2-bis, LR n. 12/2005.
L’articolo 2 stabilisce i soggetti beneficiari del fondo.
Gli articoli 3, 4 e 5 sanciscono, rispettivamente, il soggetto gestore del fondo, la configurazione degli interventi finanziari e le modalità di alimentazione del fondo.
Significativo è l’articolo 6 che regola l’accesso agli interventi finanziari, mentre gli altri articoli specificano le modalità operative di attuazione del fondo.
D.d.g. 15 novembre 2010, n. 8/11517 .
Con questo atto vengono fornite le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ciascuna Amministrazione comunale trasmetterà le informazioni necessarie per il monitoraggio di cui al paragrafo 4 della DGR n. 8757/2008. Vengono inoltre comunicate indicazioni utili per l’operatività dei disposti normativi di cui all’articolo 43, commi 2-bis, 2.-bis1 e 2-bis2, della legge regionale n. 12/2005 e dei successivi provvedimenti attuativi (DGR n. 8757/2008 e DGR 11297/2010).

Il monitoraggio del Fondo verrà effettuato attraverso un sistema informatico (front office) attivato entro il 10 gennaio 2011.
Nelle more dell’avvio del sistema di monitoraggio informatico tutti i comuni trasmettono a regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, le informazioni necessarie al monitoraggio secondo le modalità contenute al paragrafo 6.”Versamenti e modalità di monitoraggio nelle more dell’esercizio del front office” dell’Allegato A al D.d.g. n. 11517 del 15 novembre 2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun titolo abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma  e ciascun progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle suddette maggiorazioni.
In  allegato puoi scaricare i seguenti file:
• decreto del direttore generale n. 11517/2010
• tabella monitoraggio titoli abilitativi
• tabella monitoraggio progetti
Riassumo brevemente i contenuti dei punti che costituiscono le disposizioni del citato decreto dirigenziale.
Punto 1 – riscossione proventi delle maggiorazioni. Come sopra si diceva, si rimarca l’obbligo dei comuni alla riscossione dei proventi delle maggiorazioni derivate da titoli abilitativi, a far tempo dal 12 aprile 2009.
Punto 2 – modalità di riscossione dei proventi delle maggiorazioni. Sono esigibili mediante permesso di costruire, al momento del suo rilascio, ovvero, prima dell’inizio lavori in caso di presentazione di Dia. Tali adempimenti devono essere richiamati negli accordi di programma o nelle convenzioni, anche se l’applicazione della maggiorazione si applicherà in sede di rilascio di permesso di costruire o di Dia.
Punto 3 – versamento dei proventi. I comuni devono versare alla Tesoreria regionale nei tempi previsti i proventi delle maggiorazioni derivate dai titoli abilitativi a far data dal 12 aprile 2009.
Punto 4 – modalità di versamento. Per l’accesso al sistema di monitoraggio, la trasmissione delle informazioni e per i versamenti delle maggiorazioni, è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate sulla D.d.g.
Punto 5 – monitoraggio. Tutti i comuni devono trasmettere a regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio. Per ciascun titolo abilitativo e per ciascun progetto di intervento forestale, etc, i comuni devono:
 accedere al sistema di monitoraggio
 compilare i campi inserendo le informazioni richieste
 definire nel sistema:
– l’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto trasformate, ovvero
– l’individuazione delle aree trasformate per l’attuazione dei progetti riguardanti gli interventi forestali, etc.
Punto 6 – versamenti e modalità di monitoraggio nelle more del front office (attivo dal 10 gennaio 2011). Per meglio espletare le suddette funzione è opportuno attenersi alle indicazioni riportate sulla D.d.g.
Il monitoraggio del Fondo viene effettuato attraverso un sistema informativo, attivato dal 10 gennaio 2011. Nelle more dell’avvio del sistema di monitoraggio, tutti i comuni trasmettono alla regione Lombardia le informazioni prescritte secondo le modalità contenute al paragrafo 6 dell’Allegato A della D.d.g. n. 11517/2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun titolo abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attraverso l’utilizzo delle suddette maggiorazioni.
Spazio Regione – Infocomuni dal febbraio 2011 riporta le informazioni utili ai comuni di pianurasul Fondo Aree Verdi che, per comodità di consultazione, a margine si riportano.

In ultima analisi, le principali informazioni sul Fondo Aree Verdi, si possono così riassumere.
I comuni devono attivarsi all’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 43, della legge regionale n. 12/2005 e successive DGR e comunque, in difetto dell’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione, nonché della maggiorazione del contributo di costruzione, dovranno attenersi all’individuazione delle aree agricole del SIT integrato della regione e applicare la percentuale massima del 5% per le nuove costruzioni assentite in tali aree (indipendentemente dalla classificazione urbanistica del proprio strumento urbanistico).
I comuni si devono altresì attivare per svolgere le operazioni di monitoraggio attraverso il sistema informatico della regione Lombardia.
I responsabili dei Servizi tecnici devono, in sede di:
– nuova costruzione assentita mediante rilascio del permesso di costruire,
– nuova costruzione assentita mediante la presentazione della Dia
– nuova costruzione assentita mediante accordi di Programma o PII di interesse regionale
– nuova costruzione assentita in ambiti di piani attuativi o di trasformazione urbanistica
previste in aree agricole nello stato di fatto e cioè:
1- aree agricole vere e proprie
2- praterie naturali d’alta quota
3- boschi a densità bassa
4- aree in evoluzione
5- aree umide interne
provvedere a:
a) perfezionare ed adeguare la modulistica relativa ai suddetti titoli abilitativi
b) perfezionare ed adeguare gli accordi e le comunicazioni alle disposizioni  di cui trattasi
c) applicare le maggiorazioni al contributo di costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo o di assenso Dia per interventi di nuova costruzione in ambiti subordinati ad accordi o convenzioni vigenti
d) effettuare i versamenti dei proventi delle maggiorazioni riscosse
e) effettuare le operazioni relative al monitoraggio informatico
Gli stessi UTC devono informare le proprie amministrazioni comunali degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame, valutando se attenersi all’individuazione delle aree agricole del SIT regionale oppure ad una propria e motivata individuazione comunale, ma soprattutto per stabilire la percentuale di maggiorazione del contributo.
Il problema che si pone, per il periodo transitorio tra l’entrata in vigore di questo obbligo (12 aprile 2009) ad oggi, è quello di recuperare le eventuali maggiorazioni non riscosse (del 5%) per i titoli abilitativi assentiti relativi alle sole nuove costruzioni.
Queste costruzioni, come già ricordato, sono quelle definite dall’articolo 27 della LR 12/2005, che comprendono i manufatti fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, qualunque sia la loro destinazione d’uso, quindi, residenziale, produttiva, commerciale, direzionale, terziaria, etc.
Ad esclusione dei casi sottratti al contributo di costruzione (es. nuova costruzione dell’imprenditore agricolo), secondo quanto dispone la DGR del 2008, è necessario il recupero di tali somme e il loro versamento e monitoraggio nelle forme stabilite. La DGR 8/8757 del  22 dicembre 2008, infatti, al 1.2 – adempimenti comunali – dispone che “decorso il termine di tre mesi, sopra indicato, senza che l’amministrazione comunale si sia espressa mediante delibera consiliare, troverà comunque applicazione la maggiorazione prevista ex lege, da  intendersi fissata nell’importo massimo individuato dal legislatore regionale, cioè del 5% del contributo di costruzione, da applicarsi alle aree indicate dalla perimetrazione regionale. Resta inteso che successivamente l’amministrazione può assumere una specifica determinazione, nel rispetto delle presenti Linee guida in merito alla graduazione della  maggiorazione, rimanendo confermata la perimetrazione della aree come definita dalla regione”.
Quanto sopra, a mio avviso, si applica fin tanto che i comuni non abbiano a deliberare le individuazioni delle aree agricole nello stato di fatto, sulla scorta di indagini conoscitive, opportunamente motivate, di maggior dettaglio, da inviare alla regione per le successive modifiche del SIT integrato.
In base alle suddette valutazioni, il comune formulerà la propria deliberazione del consiglio comunale, attuativa dell’articolo 43, della LR 12/05 e delle DGR successivamente emanate, in particolar modo per quanto riguarda gli adempimenti comunali sopra richiamati, senza dimenticare di assumere determinazioni in ordine al periodo intercorrente tra il 12 aprile 2009 e la data della deliberazione comunale, assumendosi in carico gli obblighi per il monitoraggio prescritto attraverso il sistema informatizzato della regione.
Gli eventuali progetti di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità da attuare attraverso l’utilizzo delle maggiorazioni, dovranno seguire le indicazioni e le direttive dettate dalle DGR sopra citate.
I contributi a tutela dell’ambiente e del paesaggio (per i comuni di pianura) possono essere richiesti dai comuni secondo le indicazioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (2007-2013) che è stato riportato nello Spazio Regione – Infocomuni.

Fondo Aree Verdi
E’ attivato il sistema informatizzato per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi, alimentato dalle maggiorazioni dei contributi di costruzione, applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole.
I comuni devono trasmettere a regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, le informazioni riferite a:
– titoli abilitativi che danno luogo alle maggiorazioni previste
– progetti di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle maggiorazioni.
La trasmissione delle informazioni  avviene  attraverso il sistema di monitoraggio informatico (front office) accessibile dal sito www.sistemiverdi.regione,lombardia.it
Terminata la trasmissione delle informazioni, il sistema rilascia un codice alfanumerico, da usare come causale del versamento a regione Lombardia.
Il versamento al Fondo Aree Verdi può essere effettuato mediante:
bonifico bancario – codice IBAN IT58 Y030 6909 7900 0000 0001 918 INTESA SAN PAOLO
oppure
C/C postale n. 481275 – da intestare a “TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA”, Via Pirelli, n. 12 – 20124 Milano
Fonte
Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio
D.d.g. n. 11517 del 15 novembre 2010 – BURL n.47 del 22 novembre 2010

Contributi a tutela dell’ambiente e del paesaggio
(per i comuni di pianura)

La misura 216 “investimenti non produttivi” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 sostiene la realizzazione, nelle zone di pianura, di siepi, filari, fasce tampone boscate e zone umide ed il recupero di fontanili.
Destinatari.
Possono richiedere i contributi comuni e altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, persone fisiche nonché imprese individuali, società e cooperative agricole titolari di partiva IVA ed iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Tutti gli interventi devono essere realizzati nei comuni di pianura secondo la classificazione ISTAT.
Risorse disponibili
Sono disponibili 24 milioni di euro.
Azioni ammissibili.
Le azioni finanziabili sono:
A. costruzione di siepi, filari e fasce tampone boscate;
B. recupero ambientale e funzionale di fontanili; realizzazione di zone umide d’interesse naturalistico e faunistico su terreni agricoli.
Le specifiche tecniche per le diverse azioni sono indicate nel documento tecnico allegato al bando.
La Misura 216 è strettamente connessa con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR. I beneficiari della misura 216 potranno, quindi, negli anni successivi a quello di impianto delle strutture, aderire alla Misura 214, in particolare per le azioni F (Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate) e G (Miglioramento ambientale del territorio).
Entità dell’aiuto e importo massimo di spesa.
Per tutte le tipologie di intervento è riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese ammissibili.
L’importo massimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è fissato in 300.000 euro
Presentazione della richiesta di contributo.
Le domande di contributo devono essere presentate per via telematica tramite il SIARL – Servizio Informativo Agricolo della Regione Lombardia e in copia cartacea, corredata da tutta la documentazione indicata nel bando, alla Provincia competente per territorio entro il  31  maggio 2011. La valutazione delle domande e la conseguente graduatoria verranno fatte in due tempi, a seconda della data di presentazione (dal 10.01.2011 al 31.03. 2011 e dal 01.04.2011 al 31.05.2011).
Informazioni.
Possono essere  richieste informazioni a Andrea Boria, Provincia di Brescia, settore Agricoltura, tel. 030/3749003, aboria@provincia.brescia.it
Fonti
DGR n. 10086 del 07/08/2009 – BURL n. 35 del 04/09/2009, 4° supplemento straordinario
DDS n. 13738 del 29/12/2010 – BURL n. 2 del 10/01/2011

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.
           


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941