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01.05.1997 - sicurezza

D.LGVO 626/94 – D.LGVO 494/1996 – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.73/97 – 8 LUGLIO 1997: RIUNIONE ILLUSTRATIVA

D D.LGVO 626/94 – D.LGVO 494/1996 – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.73/97 – 8 LUGLIO 1997: RIUNIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 73/97, con la quale, specialmente per i lavori di più modesta entità, si tende a ridimensionare il campo di applicazione della normativa alleggerendo i compiti della committenza e quindi evitando ulteriori ostacoli alla cantierizzazione delle opere.
Tale indirizzo ministeriale sembra, in qualche modo, voler anticipare le modifiche e le integrazioni alla normativa contenuta nel D.Lgvo n.494/96 che il Governo si accinge ad emanare non appena perfezionata la delega che il Parlamento si appresta a concedere in sede di approvazione della legge comunitaria 95/96.
Con la riserva di pubblicare sul prossimo Notiziario il testo della circolare in parola si sintetizzano qui di seguito i contenuti della stessa.
– Applicabilità delle disposizioni transitorie ai cosiddetti direttori dei lavori.
Si estende l’applicazione della norma transitoria ai direttori dei lavori che possono dimostrare (presumibilmente con le stesse modalità previste dalla lettera b) del 1° comma dell’art.19 della norma) di aver svolto – oltre alle normali funzioni di direttore dei lavori per conto del committente – anche funzioni connesse al controllo dell’attuazione delle norme di sicurezza.
– Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento
Si chiarisce che nei casi in cui il committente è tenuto – tramite il coordinatore per la progettazione – alla redazione del piano di sicurezza,  tale piano deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
– Art. 9 e 22
Riconferma il principio della delegabilità da parte del datore di lavoro a propri dirigenti.
– Art.3, comma 3, lettera a) e art.11, comma 1) lettera a)
Al di là delle motivazioni addotte, si stabilisce che – a prescindere dalla contemporaneità o meno della presenza di più imprese in cantiere – l’applicazione delle norme di cui all’art.3 (nomina dei coordinatori, piano di sicurezza etc.) scatta comunque solo per lavori la cui entità presunta supera i 100 uomini/giorno.
Quanto all’art.11, comma 1, lettera a, l’interpretazione ministeriale sembra tendere a far perdere qualsiasi valenza pratica alla previsione legislativa.
La circolare ministeriale, pur senza aggiungere nulla di nuovo, fornisce autorevole conferma a quanto già più volte specificato in materia di:
– Movimentazione manuale dei carichi
– Registro infortuni
– Servizio di prevenzione e protezione.
MARTEDI’ 8 LUGLIO 1997, ORE 9,00 – RIUNIONE ILLUSTRATIVA

Il Collegio ha ritenuto utile ed opportuno organizzare una riunione delle imprese associate durante la quale verranno illustrati compiutamente tutti gli aspetti ed i contenuti del D.Lgvo 494/96.
Detta riunione si terrà nella mattina del giorno 8 luglio 1997, con inizio alle ore 9,00, presso la Sede del Collegio.
La relazione illustrativa verrà svolta dal DR. ING. SERAFINO ARCANGELI, Dirigente del Servizio Tecnologico dell’A.N.C.E. che sarà anche a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti dei partecipanti.
Per una migliore organizzazione si invitano le imprese a voler confermare, anche telefonicamente, la loro presenza.


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