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01.02.1997 - urbanistica

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – TRASFORMAZIONE DAL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – TRASFORMAZIONE DAL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – TRASFORMAZIONE DAL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’

La legge Finanziaria 1997, n. 626/96, nel ribadire la possibilità per i comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati ai sensi della legge 167/62, già concessi in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge n.
865/71, introduce all’art. 3, commi 60 e 61, alcune modifiche attuative alle procedure previste dalla Finanziaria 1996 (legge n. 549/95 art. 3 commi 75 – 81).
Si pubblica qui di seguito il testo coordinato delle disposizioni e si ritene utile segnalare le novità introdotte al riguardo dalla legge n. 662/96.
1) Contrariamente a quanto avveniva con la legge 549/96, il comune, anzichè individuare le aree suscettibili di traformazione, dovrà invece individuare, entro il termine del 31 dicembre 1997, le aree sulle quali non potrà consentire la trasformazione dal diritto di superficie in proprietà.
Sono comunque fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell’approvazione di tale delibera comunale.
2) I vincoli convenzionali gravanti sulle aree trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà avranno una durata di 30 anni dalla quale si sottrarrà il tempo intercorso tra la data della stipula della concessione in diritto di superficie e quello della stipula della nuova convenzione relativa al diritto di proprietà.
3) Il prezzo delle aree trasformate resta quello determinato dall’UTE ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359/92 (in pratica gli stessi criteri che si applicano per la determinazione delle indennità di esproprio) con l’esclusione della riduzione del 40% che invece era prevista nelle modalità di calcolo indicate dalla suddetta norma.
4) Le norme relative alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si potranno applicare anche alle aree concesse in diritto di superficie da destinare a insediamenti produttivi individuate ai sensi dell’art. 27 della legge 865/71.

Testo coordinato delle disposizioni della legge 549/95, art. 3, commi 75-81 come modificato dalla legge 662/96, art. 3, comma 60 ed integrato dai commi 61 e 62 della suddetta legge 75.
I Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma di legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
76. (**) Il Consiglio comunale può individuare le aree escluse dall’applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997;
sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell’approvazione della delibera comunale.
77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall’Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree.
78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77.
78/bis. (**) Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all’art. 8 commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.
79. La proposta del Comune di trasformazione del titolo di godimento sull’area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dall’assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci; (**) tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l’ottenimento delle somme dovute al Comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa.
80. Abrogato (*)
81. (**) Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell’imposta dovuta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali.
61. (**) Il comma 77 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall’Ufficio tecnico erariale ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma.
62. (**) L’articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell’ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge 662/96 sono così contrassegnate (**).

(*) Il comma 80 abrogato così disponeva: 80. Gli introiti derivanti dall’applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai Comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.


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