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01.10.1997 - tributi

IVA – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE

IVA – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE
(Circolare n. 259/E del 1° ottobre 1997)

Variazioni di aliquote Iva –
decreto legge 29 settembre 1997, n.328

Con il decreto legge 29 settembre 1997, n.328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 30 settembre 1997, sono state apportate alcune modifiche alle aliquote Iva a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Il numero delle aliquote si riduce da quattro a tre, stabilite nella misura del 4%, 10% e 20%. L’aliquota ordinaria del 19% è elevata al 20% e l’aliquota del 16% cessa di avere applicazione. In particolare:

1) È ridotta dal 19 al 10% l’aliquota applicabile alle operazioni relative a:
– latte fresco non confezionato per la vendita al minuto; strutto e altri grassi di maiale destinati alla alimentazione umana; zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati; spezie;
– trasporto di persone, diverso da quello marittimo, aereo e ferroviario (già assoggettato all’aliquota del 10 percento), escluso quello eseguito a mezzo taxi o altri mezzi equiparati (esempio gondole) che continua ad essere esente dall’imposta; somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate in luoghi diversi dai pubblici esercizi (quelle rese in pubblici esercizi non di lusso erano già soggette all’aliquota del 10 per cento);
– restano soggette all’aliquota ordinaria quelle effettuate nei pubblici esercizi di categoria lusso;
– prestazioni dipendenti da contratto di appalto aventi a oggetto la fornitura o la somministrazione di alimenti e bevande (effettuate ad esempio nei confronti di ospedali, ospizi, ecc.)

2) È elevata:
a) dal 4 al 10% l’aliquota applicabile ai:
– canoni di abbonamento alle Tv via cavo o via satellite che la legge 31 luglio 1997 n. 249 del 1997 aveva assoggettato al 4% dal 1° agosto 1997.
b) dal 4 al 20% l’aliquota applicabile agli:
– interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti concernenti la distribuzione all’interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite e alle cessioni di decodificatori (Legge n. 249 del 1997).

3) Dal trattamento di esenzione è assoggettato all’applicazione dell’aliquota del 10 per cento:
– il trasporto pubblico urbano di persone a esclusione di quello effettuato a mezzo taxi o con altri mezzi equiparati (ex. n. 14 art. 10 del Dpr n.633 del 1972).

4) Previsione a regime dell’aliquota del 10% per le cessioni di:
– animali vivi della specie bovina e suina e relative carni; prosciutto cotto e crudo, mortadella, lardo di maiale compresa la ventresca;
– salsicce, salami e simili di carne suina; (Si precisa che detta aliquota è stata introdotta, in via transitoria fino al 31 dicembre 1997, dall’articolo 2, 3° comma del Dl n. 669 del 1996, convertito dalla legge n.30 del 1997).

5) È ridotta: dal 16 al 10% l’aliquota applicabile alle cessioni di:
– bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 – 06.02);
– estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); salse; condimenti composti; preparazione per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi preparati (v.d. 21.04);
– panelli, sansa di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva escluse le morchie; panelli e altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)
– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed-rice”, “corn-flakes” e simili (v.d. 19.05).

6) È elevata: dal 16 al 20% l’aliquota applicabile alle cessioni di:
– materie tessili e loro manufatti (art.1, comma 4, lettera i) del Dl n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 202 del 1991);
– calzature;
– prodotti software standardizzati; dischi, nastri, videocassette, registrati e relativi noleggi;
– prodotti e prestazioni indicati nel comma 4 dell’art.36 del Dl. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. Fra questi si segnalano: saponi comuni, vini e mosti, materie prime e semilavorate per l’edilizia, noleggio di film cessioni di diritti alle prestazioni sportive, materiali audiovisivi per uso didattico, carboni fossili;
-prodotti indicati nell’art. 1, comma 4, del Dl n.151 del 1991 convertito dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991: astici, aragoste, ostriche(v.d. ex 03.03- ex 16.05);
– preparazioni del genere di quelle utilizzate per cani e gatti condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
– vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati nè spaccati, nè altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01- ex 14.03);
– legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03), legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04), sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato; granulato o polverizzato (v.d. 45.01).

7) Per le operazioni effettuate, anche successivamente al 30 settembre 1997, nei confronti dei soggetti indicati nel comma 5 dell’art. 6 del Dpr n. 633 del 1972 (Stato, enti pubblici di assistenza e previdenza quali enti pubblici territoriali, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri ecc.), non si applicano le variazioni di aliquote purché le relative fatture, anche se trattasi di fatture in sospeso, siano emesse ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1997 e siano registrate entro lo stesso termine secondo le modalità di cui agli artt. 23 e 24 del decreto medesimo con il conseguente versamento dell’imposta, ai sensi del successivo art. 27, a prescindere dall’effettivo pagamento del corrispettivo. Le stesse considerazioni valgono per le prestazioni esenti di trasporto pubblico urbano (ad es. trasporto alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo).

8) Cessioni di contratti relativi alle prestazioni sportive professionali
Varia il criterio di determinazione della territorialità nel senso che, in ambito Cee, l’operazione è sottoposta a tassazione nel paese del cessionario.

9) Ventilazione dei corrispettivi
È appena il caso di precisare, in assenza di specifiche disposizioni normative, che nell’ipotesi di commercianti al minuto che si avvalgono del cosidetto sistema della ventilazione dei corrispettivi ai senti dell’art. 24, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, occorre tener conto anche di quelle vigenti fino al 30 settembre 1997, risultanti dalle fatture di acquisto e dalle bollette doganali di importazione, se registrate successivamente a tale data nei termini previsti dall’art. 25 sello stesso decreto.


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