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01.03.1997 - sicurezza

SICUREZZA: A) D.LGVO 494/96 – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO. B) D.L. 25/3/1997 N. 67

SICUREZZA: SICUREZZA:     A) D.LGVO 494/96 – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO
B) D.L. 25/3/1997 N. 67
A) D.Lgvo 494/96 – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE 41/97
Il Ministero del Lavoro con circolare n.41/97 del 18 marzo u.s. ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione del D.Lgvo 494/96.
Le interpretazioni ministeriali consentono un’entrata in vigore della norma graduale e per questo meno traumatica.
Va segnalato peraltro che quelle fornite sono solo “prime direttive”, lasciando con ciò intendere la volontà di emanare ulteriori indicazioni che potrebbero contribuire alla soluzione di numerosi problemi interpretativi e attuativi tuttora pendenti.
Passando ad illustrare i contenuti della circolare si segnala quanto segue:
1) Applicazione iniziale
Viene chiaramente indicato che le nuove norme si applicano solo ai cantieri per i quali l’incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24.3.1997.
Rimangono pertanto esclusi i cantieri in atto, i cantieri relativi a lavori per i quali la progettazione si sia conclusa o sia in atto, i cantieri relativi a lavori per i quali l’incarico di progettazione sia stato già affidato
Per queste fattispecie è consigliabile comunque la redazione a cura dell’impresa dei piani di sicurezza per i cantieri.
Nell’ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale va fatto riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.
2) Campo di applicazione
Nella sostanza si ridimensiona ampiamente la previsione di legge (comma 2, allegato I) relativa all’applicabilità delle norme in caso di montaggio o smontaggio di impianti industriali.
3) Destinatari
3a) Committente
E’ il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della Sua realizzazione” (art.2 D.Lgvo 494/96).
Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati “committenti” gli eventuali appaltatori di tutta l’opera (ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).
In secondo luogo, va precisato che il “committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.
3b) Responsabile dei lavori
Quanto al responsabile dei lavori, che può sostituire il committente nell’espletamento dei compiti assegnati al committente stesso, si ribadisce che la sua nomina è una opzione che il committente può sfruttare o meno, fermo restando che il committente rimane comunque responsabile del comportamento del soggetto da lui volontaristicamente prescelto per “culpa in eligendo o in vigilando”.
4) Coordinamento con altre norme
Si chiarisce, fra l’altro, che per ciò che concerne i cantieri soggetti alle disposizioni del D.Lgvo n. 494/96, le norme relative ai piani di sicurezza contenute nell’art.18 della legge n. 55/90 si devono intendere come abrogate.
5) Art. 19 D.Lgvo “494”
La trasmissione all’organo di vigilanza degli attestati comprovanti l’effettivo svolgimento della attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere può avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell’accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori.
L’organo competente a ricevere dette attestazioni è quello situato nel territorio del domicilio dell’interessato.

B) D.L. 25 MARZO 1997 N° 67
L’art.12 del D.L. in esame prevede che sino al 31 dicembre 1997 si applica anche alle infrazioni al D.Lvo n. 494/96 il sistema previsto dal D.Lvo 758/94 che consente l’estinzione del reato mediante regolarizzazione e pagamento di una sanzione amministrativa.
Premesso che l’applicazione delle disposizioni del D.Lvo n. 758/94 alle infrazioni del D.Lvo n.494/96 è destinata a diventare norma definitiva dell’ordinamento, si sottolinea che, fino al 31.12.1997, i termini massimi per l’adeguamento di situazioni irregolari sono raddoppiati (un anno invece di sei mesi) e che la sanzione amministrativa è pari ad 1/8 del massimo dell’ammenda prevista invece di 1/4 come previsto dal D.Lvo n. 758/94.
Si tratta evidentemente di una norma volta a rendere meno traumatica l’entrata in vigore delle nuove disposizioni che riconferma l’indirizzo già riscontrabile nella circolare ministeriale n. 41/97.


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