Print Friendly, PDF & Email
01.05.1998 - ambiente

A) NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI. B) NUOVO REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI A) NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

A) A)  NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
B)  NUOVO REGISTRO  DI  CARICO E SCARICO DEI  RIFIUTI
A)  NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/5/98 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 145, del 1 aprile 1998, recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione dei rifiuti, adottato ai sensi degli artt. 15 e 18 del decreto legislativo n. 22/97 (decreto “Ronchi”).
Il decreto Ronchi stabilisce che durante il trasporto tutti i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.
Si ricorda che i materiali inerti non pericolosi provenienti da scavi non sono considerati rifiuti bensì materie prime.
Il nuovo modello di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e le relative nuove disposizioni entreranno in vigore da venerdì 12 giugno 1998.

Modalità di compilazione

Il formulario, a ricalco e conforme al modello ministeriale, deve essere:
· emesso in quattro esemplari dal produttore oppure  dal       detentore oppure  dal trasportatore dei rifiuti;
· datato e firmato dal produttore o detentore;
· controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore; le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento), dovranno essere acquisite;
· una  dal destinatario
· due dal trasportatore, che a sua volta provvede a trasmetterne  una al produttore/detentore entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 10,  comma 3, lettera b) del D.Lvo  n. 22/1997, il produttore /detentore dei rifiuti  se  non  riceve la seconda copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro i tre mesi di cui sopra, deve dare comunicazione (mediante lettera raccomandata A/R) alla Provincia competente della mancata ricezione del formulario da parte del trasportatore.

Le copie del formulario devono poi essere conservate per cinque anni.

La norma dispone inoltre  che i formulari:
· siano numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e possono essere  predisposti soltanto dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. Gli estremi dell’autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti formulari, unitamente ai dati identificativi della tipografia;
· siano vidimati dall’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo del formulario stesso.

Con il decreto ministeriale 145/98 sono state fornite anche le modalità di compilazione del formulario. Si precisa che per il settore edile le quantità possono essere indicate in pesi stimati (kg) sbarrando la casella “peso da verificarsi a destino”.

Il decreto prescrive inoltre che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto; a sua volta il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna i rifiuti.

Si ricorda a questo proposito che per il combinato disposto degli articoli 7, 11 e 12 del Decreto Ronchi i produttori dei rifiuti derivanti dall’attività di demolizione e costruzione non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Sanzioni

In base all’art. 52, comma 3, D.Lvo n. 22/1997, chiunque effettua  il trasporto di  rifiuti senza  il formulario  di accompagnamento ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti  o inesatti, è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a  lire diciotto milioni.
Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si applica la pena di cui all’art. 483 del Codice Penale:  “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con  la reclusione fino a due anni”.
Tale pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,  fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche  dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per  legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri o del formulario.
Codici dei rifiuti

Si riportano di seguito alcuni dei codici dei rifiuti che di norma vengono prodotti nel settore edile e che saranno soggetti al nuovo formulario.
 
07 06 02        fanghi da trattamento sul posto di effluenti (provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi)
15 01 06         imballaggi in  più  materiali
17 01 01         cemento
17 01 02         mattoni
17 01 03         mattonelle e ceramica
17 01 04         materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05         materiali da costruzione a base di amianto (eternit)
17 02 00         legno, vetro e plastica
17 02 01         legno
17 02 02         vetro
17 02 03         plastica
17 03 01         asfalto contenente catrame
17 03 02         asfalto (non contenente catrame) “fresato”
17 03 03         catrame e prodotti catramosi
17 04 01         rame, bronzo, ottone
17 04 02         alluminio
17 04 03         piombo
17 04 04         zinco
17 04 05         ferro e acciaio
17 04 06         stagno
17 04 07         metalli misti
17 04 08         cavi
17 05 01         terra e rocce di dragaggio
17 05 02         terra di dragaggio
17 06 01         materiali isolanti contenenti amianto (non eternit)
17 06 02         altri materiali isolanti
17 07 01         rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
20 02 01         rifiuti compostabili (provenienti dalla manutenzione del verde pubblico)
20 03 03         residui di pulizia  delle strade
20 03 04        fanghi di serbatoi settici (provenienti dallo spurgo fosse biologiche e pozzi neri)

Sono altresì soggetti i rifiuti prodotti nelle officine meccaniche interne alle imprese, ad esempio :
13 02 02        oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
15 02 01         materiali filtranti (ad esempio filtri vari esausti)
16 01 03         pneumatici usati
16 01 99         rifiuti non specificati altrimenti (ad esempio pastiglie freni usurate)
16 06 01         accumulatori al piombo
B) NUOVO REGISTRO  DI  CARICO E SCARICO DEI  RIFIUTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14.5.98. é stato pubblicato il D.M. 1° aprile 1998, n. 148 che stabilisce il regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12 e 18 del D.Lvo n. 22 del 1997.

Il nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti entrerà in vigore sabato 13  giugno 1998.
Le nuove disposizioni impongono l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Si ricorda che i produttori dei rifiuti derivanti dall’attività di demolizione e costruzione non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico per il combinato disposto degli art. 7, 11 e 12 del decreto Ronchi.
Le annotazioni sul registro vanno effettuate entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Lo stesso termine è previsto per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti, a decorrere dalla effettuazione del trasporto.
I registri, tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, devono essere integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, e vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Il nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti é composto da fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nel decreto in esame.
Il nuovo Modello di Registro sostituisce il registro di cui al D.Lvo del 27.01.1992, n. 95 (oli usati), ponendo così fine alla doppia tenuta dei registri per coloro che producono più di 300 kg/annui di oli esausti.

In sostituzione del modello uniforme adottato è comunque prevista, per i produttori di rifiuti non pericolosi, la facoltà di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico anche con i seguenti documenti contabili:
· registri IVA di acquisto e vendite;
· scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del  D.P.R. n. 600/73;
· altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

La predetta sostituzione è tuttavia possibile a condizione che i citati documenti contabili siano numerati e vidimati,  siano integrati dal formulario di identificazione e contengano i seguenti elementi:
a)   data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b)   le caratteristiche del rifiuto;
c)   le quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico;
d)   l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e)   il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento ;
f)    l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

I registri di carico e scarico in uso alla data di entrata in vigore del decreto citato (13.6.1998) possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi  previsti dal decreto stesso.

Sanzioni

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (art. 52 comma 2, D.Lvo n. 22/1997) è punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire trenta milioni. 
Se il  registro è relativo a rifiuti  pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta  milioni a lire centottanta milioni nonché la sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione  da  un  mese  a  un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte, rispettivamente, da lire 2 milioni a lire 12 milioni per rifiuti  non pericolosi, e da lire 4 milioni a lire 24 milioni per rifiuti pericolosi, nel  caso di  imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore  a 15  dipendenti, calcolate  con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.
Se le indicazioni contenute nei registri sono formalmente  incomplete o inesatte, ma i dati  riportati nella comunicazione al catasto, nei registri stessi, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Codici dei rifiuti

Per il settore edile l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dovrebbe riguardare soltanto i seguenti rifiuti:

07 06 02        fanghi da trattamento sul posto di effluenti (provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi)
15 01 06        imballaggi in  più  materiali
17 06 01        materiali isolanti contenenti amianto (non eternit) (classificati  rifiuti  pericolosi)
20 03 04        fanghi di serbatoi settici (provenienti dallo spurgo fosse biologiche e pozzi neri)

Sono altresì soggetti i rifiuti prodotti nelle officine meccaniche interne alle imprese, ad esempio:

13 02 02        oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
15 02 01        materiali filtranti (ad esempio filtri vari esausti)
16 01 03        pneumatici usati
16 01 99        rifiuti non specificati altrimenti (ad esempio pastiglie freni usurate)
16 06 01        accumulatori al piombo


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941