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01.02.1998 - qualificazione

APPALTI PUBBLICI – RECUPERO DI ISCRIZIONE A.N.C. AMMISSIBILE IN PRESENZA DI TRASFERIMENTO PARZIALE DI IMPRESA (Tar Lazio, Sez. III, 1/12/1994, n. 2018)

APPALTI PUBBLICI – RECUPERO DI ISCRIZIONE A APPALTI PUBBLICI –  RECUPERO DI ISCRIZIONE A.N.C. AMMISSIBILE IN PRESENZA DI TRASFERIMENTO PARZIALE DI IMPRESA
(Tar Lazio, Sez. III, 1/12/1994, n. 2018)

Il provvedimento col quale il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori riesamina, per disposizione del Ministro dei lavori pubblici conseguente ad impugnativa dell’Impresa interessata, una domanda di recupero dell’iscrizione già decisa in senso negativo non comporta gli effetti rinnovatori o eliminatori propri dei ricorsi gerarchici, in quanto è preordinato a consentire una valutazione, da parte del vertice della struttura in cui il Comitato è incardinato – e che esercita poteri di vigilanza su di esso – delle doglianze dei destinatari delle deliberazioni negative dell’organo deputato alla tenuta dell’Albo.
Nel caso di concentrazione di Imprese, ciascuna operante come entità a sé stante, in campi ben definiti, pur nell’ambito di un insieme più vasto costituito dall’organizzazione societaria di riferimento, è possibile che il trasferimento di una singola unità produttiva assuma le caratteristiche di un vero e proprio trasferimento d’azienda, scorporandosi da un insieme societario più vasto, un quid comunque caratterizzato da una forte omogeneità interna di beni e scopi; in tale eventualità, per ciò che riguarda il recupero di iscrizione all’A.N.C., l’Amministrazione non deve trincerarsi dietro un mero rispetto formale della lettera dell’art. 25 D.M. 9 marzo 1989 n. 172, ovvero, richiamare tutti i possibili inconvenienti che una lettura più liberale della norma potrebbe causare, ma deve verificare, attenendosi strettamente alle indicazioni contenute nella norma stessa, se, pur nella peculiarità della fattispecie, sussistano tutti quei requisiti che il legislatore ha ritenuto indispensabili per il recupero dell’iscrizione; pertanto, è illegittimo il diniego di tale recupero ove il provvedimento si limiti ad esternare le ragioni di opportunità e di politica amministrativa che inducano a non ritenere applicabile ai trasferimenti parziali d’Impresa l’Istituto del recupero dell’iscrizione all’Albo.


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