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01.07.1998 - comunicazioni

BASSANINI-TER- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – LEGGE 16 GIUGNO 1998 N. 191

BASSANINI-TER- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – LEGGE 16 GIUGNO 1998 N BASSANINI-TER- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – LEGGE 16 GIUGNO 1998 N. 191
 
Sul supplemento alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1998 è stata pubblicata la legge 16 giugno 1998 n. 191, cosiddetta Bassanini-ter, che modifica le due leggi sul decentramento amministrativo (la 59/97) e sulla semplificazione delle procedure (la 127/97).
Tra le modifiche di rilievo della legge 59/97 si segnala lo slittamento di sei mesi del termine entro cui il Governo deve emanare i decreti legislativi di riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. Il termine è perciò differito dal 31 luglio ’98 al 31 gennaio ’99. Va poi sottolineato l’art. 1, comma 20 della nuova legge, il quale aggiunge anche la procedura per il rilascio del certificato di agibilità all’elenco dei procedimenti che devono essere semplificati attraverso regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.
L’art. 2 della Bassanini-ter prevede alcune modifiche alla legge 127/97, relativamente alle disposizioni in tema di certificazioni e documentazioni amministrative.
In particolare viene confermata la validità semestrale dei certificati, con la ulteriore precisazione che sono fatte “salve le disposizioni di legge o regolamentari che prevedano una validità superiore” (art. 2, comma 2).
In caso di rilascio della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/68, è previsto che quest’ultimo debba produrre la documentazione inerente la suddetta dichiarazione nel termine di 30 giorni (ante 15 giorni), salvo un termine più ampio concesso dall’amministrazione (art. 2, comma 7).
Inoltre, a modifica dell’art. 3, comma 11 della legge n. 127/97, viene precisato che le istanze rivolte alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte senza necessità di autenticazione se prodotte in presenza del dipendente addetto ovvero se prodotte unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 2, comma 10). Ciò vale anche nei casi in cui l’istanza contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/68.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni in materia di personale degli enti locali, si prevedono innanzitutto ulteriori trasferimenti di funzioni, fino ad oggi svolte dal sindaco, ai dirigenti amministrativi. A questi ultimi spetta, tra l’altro, la competenza sui provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni in caso di abusivismo (art. 2, comma 12).
Si consente inoltre anche ai responsabili degli uffici o dei servizi comunali, indipendentemente dalla loro qualifica, di svolgere le funzioni attribuite ai dirigenti, qualora nessun dipendente del comune rivesta tale qualifica. Un provvedimento motivato del sindaco potrà perciò permettere ai responsabili degli uffici di presiedere le commissioni di gare e di concorso, di rilasciare concessioni e autorizzazioni, di vigilare sulle procedure d’appalto e stipulare i contratti (art. 2, comma 13).
Innovazioni sono previste anche in ordine alla procedura per il rilascio dei pareri sui progetti di opere pubbliche di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
A questo proposito, viene eliminato l’originario meccanismo di silenzio-assenso, decorsi 45 giorni dalla trasmissione del progetto, previsto dall’art. 11, comma 2 della legge n. 127/97, ed introdotta la previsione secondo cui, decorso il suddetto termine, il procedimento prosegue a prescindere dal parere omesso e l’amministrazione interessata motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare.
La Bassanini-ter si occupa anche della Conferenza dei servizi, precisandone la procedura da seguire nel caso in cui non si raggiunga l’unanimità dei pareri. L’iter delineato dalla 127/’97 prevede che, dopo la chiusura comunque positiva del procedimento, la pratica venga inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Se entro trenta giorni la Presidenza non risponde scatta il silenzio-assenso, altrimenti viene emesso un atto di sospensione. In quest’ultimo caso, dispone la Bassanini-ter, entro trenta giorni deve essere convocata un’altra Conferenza dei servizi che adotti una nuova decisione sulla base delle osservazioni mosse dalla Presidenza. Se ciò non si verifica la Conferenza è sciolta.


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