Print Friendly, PDF & Email
01.05.1998 - tributi

ICI – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D’IMPRESA NON ISCRITTI IN CATASTO

ICI – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D’IMPRESA NON ISCRITTI IN CATASTO ICI – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D’IMPRESA NON ISCRITTI IN CATASTO
(Ministero finanze, Ris. 9 aprile 1998, n. 27/E)

In tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati di impresa classificati nel gruppo D e sforniti di rendita il Ministero delle finanze ha precisato che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non produce effetti retroattivi su annualità pregresse.
Pertanto, il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi di imposta da parte del comune.
La base imponibile ICI per gli immobili destinati ad attività industriale o commerciale, non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, quando non è stata ancora attribuita la rendita, è determinata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati attualizzati mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente.
Tale valore è vincolante e deve essere seguito fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata negli atti catastali la “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel regolamento sull’automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E).
A decorrere dall’anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita, oppure è stata messa “in atti catastali” la “rendita proposta”, il valore del fabbricato deve essere determinato sulla base della capitalizzazione della rendita catastale (cosiddetto valore catastale) e non più sulla base dei costi contabilizzati.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941