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01.10.1998 - tributi

IVA – ALIQUOTA APPLICABILE ALL’ACQUISTO DI ROTAIE E TRAVERSE DI CEMENTO

IVA – ALIQUOTA APPLICABILE ALL’ACQUISTO DI ROTAIE E TRAVERSE DI CEMENTO IVA – ALIQUOTA APPLICABILE ALL’ACQUISTO DI ROTAIE E TRAVERSE DI CEMENTO
(Ris. min. n. 22/E del 30 marzo 1998)

La società indicata in oggetto, costituita per realizzare la costruzione di una tratta della linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli, ha posto un quesito concernente il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, agli acquisti di rotaie e di traverse di cemento.
In particolare ha chiesto se tali beni possano considerarsi beni finiti forniti per la realizzazione della linea ferroviaria, come tali soggetti alla aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 127-sexies) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oppure se i contratti per la fornitura delle traverse e delle rotaie possano qualificarsi come contratti di appalto per la costruzione dei citati manufatti, atteso che i beni oggetto della fornitura, essendo realizzati sulla base delle specifiche esigenze e delle prescrizioni del committente, non rientrano nell’ordinaria produzione del fornitore. Anche in quest’ultima ipotesi si renderebbe peraltro applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-septies) della citata tabella A, parte terza.
La disposizione contenuta nel numero 127-sexies) prevede, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”; il numero 127-septies) prevede l’applicazione della medesima aliquota per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)”; nel richiamato numero 127-quinquies) sono previste, tra l’altro, le linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso.
La scrivente, al fine di chiarire se si renda applicabile l’aliquota del 10 per cento ha ritenuto che dovesse accertarsi preliminarmente, in base a valutazioni di ordine tecnico, se i beni di cui trattasi, rotaie e traverse di cemento, fossero riconducibili per le loro caratteristiche funzionali nella categoria dei beni finiti. In merito la scrivente ha avuto modo di precisare (da ultimo con la circolare 1/E del 2 marzo 1994) che la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni. L’applicazione di tali criteri lasciava, tuttavia, sussistere dei margini di incertezza in relazione a quei beni, quali le traverse e le rotaie, che pur essendo facilmente individuabili costituiscono un elemento strutturale ed essenziale delle linee di trasporto ad impianto fisso e non appaiono, quindi, dotati di una propria individualità funzionale. Essi potrebbero presentare anche elementi che li rendono qualificabili come materie prime o semilavorate per l’edilizia, categoria questa nella quale rientrano, ad esempio, i materiali di rivestimento, i laterizi, i manufatti in cemento, etc. Questi ultimi tuttavia sono individuati attraverso criteri opposti rispetto a quelli adottati per la definizione dei beni finiti, trattandosi di beni che incorporandosi nella costruzione perdono la propria individualità.
La scrivente, al fine di chiarire gli aspetti tecnici sottostanti la questione fiscale, ha ritenuto opportuno acquisire il parere della Direzione Centrale dei Servizi Tecnici Erariali, la quale, in relazione alle proprie specifiche competenze tecniche e tenuto conto dei criteri già elaborati dalla prassi amministrativa circa il concetto di beni finiti, ha espresso l’avviso che le rotaie e le traversi di cemento, che insieme agli altri elementi realizzano la linea ferroviaria, sono beni che conservano la loro individualità, sono comunque riconoscibili, possono essere facilmente asportati e sono suscettibili di ripetute utilizzazioni nel campo ferroviario. Pertanto, non sono equiparabili alle materie prime o semilavorate per l’edilizia le quali, invece, vengono incorporate nelle costruzioni e non sono recuperabili per un successivo riutilizzo.
La suddetta Direzione Centrale ha inoltre fatto presente che al fine di stabilire se i beni di cui trattasi possano o meno considerarsi rientranti nell’ordinaria produzione dell’impresa fornitrice, essendo tale circostanza determinante al fine di stabilire se il contratto di fornitura posto in essere abbia la natura di contratto di appalto o, invece, di contratto di compravendita, sarebbe necessaria una complessa e laboriosa verifica presso gli stabilimenti della ditta fornitrice.
In base al parere circa le caratteristiche tecniche dei beni di cui trattasi fornito dalla Direzione interpellata, in ragione delle proprie specifiche competenze, la scrivente ritiene che le rotaie e le traverse in cemento armato siano riconducibili nella categoria dei beni finiti forniti per l’edilizia. Alle relative cessioni risulta, pertanto, applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-sexies) della Tabella A, parte terza allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. 
Inoltre, ritenuto che sulla base dei criteri sopra esposti resta comunque individuata l’aliquota IVA applicabile alle forniture delle rotaie e delle traverse di cemento, non si ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti per verificare se le dette forniture vengano poste in essere nell’ambito di un contratto di compravendita o di appalto. Infatti, anche in tale ultima ipotesi, si renderebbe applicabile, ai sensi del citato n. 127-septies) della tabella A, parte terza, la medesima aliquota del 10 per cento.


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