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01.06.1998 - tributi

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIRCOLARE MINISTERIALE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIRCOLARE MINISTERIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIRCOLARE MINISTERIALE
(Ministero finanze, Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E)

Il Ministero delle finanze ha chiarito le conseguenze derivanti dall’abrogazione della norma che assimilava ai rifiuti urbani i rifiuti propri delle attività economiche (industria, commercio, servizi e artigianato cfr. punto 1.1.1 delibera interministeriale 27 luglio 1984) secondo l’interpretazione ministeriale consolidata (C.M. n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 40/E del 17 febbraio 1996).

Nuovi rifiuti speciali
Con tale abrogazione, venendo meno l’assimilazione legale, devono essere qualificati speciali i rifiuti delle seguenti attività economiche (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997):
– attività agricole e agro-industriali;
– attività di demolizione, costruzione e, per i soli rifiuti pericolosi, di scavo;
– lavorazioni industriali;
– lavorazioni artigianali;
– attività commerciali;
– attività di servizio;
– attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
– attività sanitarie;
compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad esempio quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.).

Conseguenze tributarie
Pertanto non è più dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 62, D.Lgs. n. 507/1993) per le superfici in cui di regola si producono, per struttura e destinazione, tali rifiuti speciali che, dal 22 maggio 1998 (entrata in vigore della legge comunitaria 1995-1997), non dovranno essere conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

Effetti sui ruoli 1998
In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell’abrogazione legislativa, una quota rilevante della TARSU già iscritta a ruolo per l’anno 1998 non trova più fondamento a decorrere dal 22 maggio 1998.
Pertanto i soggetti interessati hanno la possibilità di:
– far valere l’invalidità sopravvenuta dell’iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti,
– presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso (art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993),
– presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle Commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d’ufficio lo sgravio o il rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili alla residua frazione d’anno.

Nuova assimilazione
Il Ministero delle finanze ha comunque precisato che, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito che non trova adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 21, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 22/1997).
Tale potere è ora esercitabile sulla base di norme “regolamentari e tecniche” vigenti (delibera interministeriale 27 luglio 1984), in attesa dell’emanazione di nuove disposizioni legislative (artt. 18, comma 2, lett. d) e 57, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997).
In caso contrario i rifiuti già assimilati per legge nonché quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani (art. 7, D.Lgs. n. 22/1997) si configurano autonomamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma.

Annullamento del tributo
In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all’annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d’anno o parte di essa, in base all’istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle Commissioni tributarie in caso di impugnazione dell’eventuale diniego o silenzio dell’amministrazione comunale.

Modalità di assimilazione
Il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è esercitato mediante apposito regolamento (quello tecnico relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa).
Tale regolamento non può disporre un’assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.

Entrata in vigore dei regolamenti
Le Amministrazioni locali che intendono procedere all’assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) devono provvedere con urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di un’apposita previsione di legge, per cui permane, nel periodo intercorrente tra il 22 maggio 1998 e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con la conseguente intassabilità delle superfici interessate.

Riduzione della tassa
Anche con l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani effettuata dal comune, l’operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 22/1997) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati.
Nello stesso tempo il comune dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda dell’entità dei rifiuti avviati al recupero (cfr. C.M. n. 95/E del 22 giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei residui).
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
CIRCOLARE N.119 DEL 7/5/98

Con l’art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n.128 del 24 aprile 1998 (Suppl. Ordinario n.88/L alla G.U. n.104 del 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 39 della legge comunitaria 22.2.94 n.146, che, secondo l’interpretazione consolidata (circ. n.95/E del 22.6.1994 e n.40/E del 17.2.96) disponevano, ad ogni effetto, l’assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell’elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27.7.1984 (G.U. n.253/1984), integrato dagli accessori per l’informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
Tale regime, pienamente operante soltanto dall’8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decreti legge (i cui effetti sono stati confermati dalla legge 11.11.1996, n.575), è tuttora vigente, non risultando emesso il regolamento di cui all’art. 56, comma 2, del D.Lvo 5.2.1997, n.22, che avrebbe dovuto dichiarare l’incompatibilità dell’art. 39 in esame con la nuova classificazione dei rifiuti di cui all’art. 7 dello stesso decreto legislativo
L’abrogazione, ora disposta, fa venir meno l’assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all’art.7, comma 3, del D.Lvo n.22/97, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Lvo n.507/93, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

Effetti sui ruoli 1998
In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell’abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo per l’anno 1998 non trova più fondamento, a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge comunitaria n.128 del 24 aprile 1998, nell’assimilazione legale dei rifiuti e nella correlativa tassabilità delle superfici ove si producono, con la possibilità per l’utente: di affermare l’invalidità sopravvenuta dell’iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti; di presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lvo n.507/93; di presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d’ufficio il predetto sgravio o rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili alla residua frazione d’anno. Ciò in quanto ovviamente non operano più le dichiarazioni (esplicite o implicite) di assimilazione a suo tempo effettuate dall’ente locale prima del 19 marzo 1994, data di soppressione del relativo potere comunale in forza dell’art. 39 in esame.

Nuova assimilazione
Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell’immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell’obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l’art. 21, comma 2, lett.g) del D.Lvo n.22/97 ed ora, dopo l’abrogazione dell’art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme “regolamentari e tecniche” vigenti (citata D.I. del 27.7.84) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett.d) e 57, comma 1, del D.Lvo n.22/97). In caso contrario i rifiuti, già assimilati per legge, nonché quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall’art.7 del D.Lvo n.22/97, si configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma.
Costituisce ulteriore limite all’assimilazione il divieto di “immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani”, cioè di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43 del D.Lvo n.22/97).
È appena il caso di precisare che l’onere dell’assimilazione dei rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con l’ordinanza sindacale di cui all’art. 12 del D.P.R. n.915/82 ed ora all’art. 13 del D.Lvo n.22/97.
In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all’annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d’anno o parte di essa, in base all’istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell’eventuale diniego o silenzio dell’amministrazione comunale.

Modalità di assimilazione
Diversamente dalla previgente normativa (artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 915/82), che non recava chiare disposizioni sulle modalità di assimilazione (come quella dell’art. 60 del D.Lvo n. 507/93, abrogato tuttavia dall’art. 39 della legge 146/94), la nuova disciplina di cui all’art. 21, comma 2, lett.g), del D.Lvo n.22/97, prescrive che un apposito regolamento (quello tecnico relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa) stabilisca espressamente l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche (tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla D.I. 27 luglio 1984), senza la possibilità di un’assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.
Si richiama l’attenzione delle Amministrazioni locali che intendano procedere all’assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) sull’esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di un’apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.
Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata assimilazione, l’operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, del D.Lvo n.22/97) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Parimenti il comune dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda dell’entità dei rifiuti avviati al recupero, come già chiarito con la citata circolare n.95/E del 22 giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei “residui”.
Le Direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile urgenza la diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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