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01.07.1998 - trasporti

TRASPORTO ASFALTO COLATO – ESONERO NORME ADR

TRASPORTO ASFALTO COLATO – ESONERO NORME ADR TRASPORTO ASFALTO COLATO – ESONERO NORME ADR

Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 4/98 relativamente  all’applicazione delle norme per il trasporto delle sostanze pericolose (ADR) al bitume ed ai suoi derivati per fornire alcune precisazioni in merito ai dubbi che erano sorti circa l’applicabilità o meno dell’ADR al trasporto dell’asfalto colato (temperatura compresa tra i 200° e i 300°).
L’ANCE, unitamente al SITEB, è intervenuta nelle sedi competenti facendo presente, che in ambito europeo, Germania, Austria, Francia e Svizzera avevano sottoscritto, ai sensi del marginale 2011 dell’ADR, uno specifico accordo, approvato dall’ONU, con il quale l’asfalto colato era stato escluso dall’ADR sino al 31/12/2002.
Sulla base di questi precedenti, l’Italia ha sottoscritto nei giorni scorsi un analogo accordo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1998 (circolare 3/6/98 n. 48 del Ministero dei trasporti) e pertanto, con il 1 luglio prossimo, non vi sarà alcun cambiamento rispetto alle modalità sino ad ora adottate.
Nel documento di trasporto dovranno però esservi le seguenti indicazioni: “Non è un prodotto della classe 9, trattasi di un trasporto effettuato ai sensi del marginale 2010 dell’ADR (M66)”.


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