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01.06.1999 - tributi

CCIAA – DIRITTO ANNUALE PER IL 1999

CCIAA – DIRITTO ANNUALE PER IL 1999 CCIAA – DIRITTO ANNUALE PER IL 1999

Tutti gli iscritti ai Registro delle imprese devono versare un diritto annuale alla Camera di Commercio, anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell’anno solare (D.L. n.113 del 19/4/93).
Sono esonerate dal pagamento le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite; le società in liquidazione che alla data del 1° gennaio abbiano cessato l’attività e le cooperative edilizie che abbiano esaurito l’oggetto sociale, ma solo nei caso in cui abbiano denunciato al Registro Imprese la cessazione dell’attività.
Il pagamento va effettuato solo negli uffici postali, entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando lo specifico bollettino spedito dalla Camera. Chi non lo dovesse ricevere deve richiedere un duplicato alla Camera di Commercio. Il bollettino è prestampato. L’unico quadro che l’impresa deve compilare è quello relativo ai numero degli addetti.
La Camera di Commercio ricorda che, a norma dell’art. 24 della legge 450/1997, a tutte le imprese che risulteranno inadempienti riguardo al versamento del diritto annuale camerale corrispondente all’emissione del bollettino di pagamento 1998, sarà rifiutato, a partire dal 1/1/1999, il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese
Viene raccomandato, inoltre, di diffidare di richieste di denaro avanzate da enti od organizzazioni varie che possono essere confusi con la Camera di Commercio.
Per il 1999, la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali ha confermato nella stessa misura prevista per il 1998, l’importo che tutte le ditte che svolgono attività economica devono versare per l’iscrizione agli albi e ai registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La misura del diritto annuale è stabilita come segue:
– imprese individuali, società cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, comprese le società semplici agricole: L. 143.000,
– unità locali con sede principale all’estero: L. 200.000,
– società di persone e società semplici non agricole: L. 260.000,
– società con capitale sociale fino a L. 200.000.000: L. 742.000,
– società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000: L. 989.000,
– società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000: L. 1.236.000,
– per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi: L. 247.000,
– unità locali e sedi secondarie: 20 per cento del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di L. 200.000.


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