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01.02.1999 - tributi

IVA – AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA PER CHI CAMBIA LA PRIMA CASA ENTRO LO STESSO ANNO

IVA – AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA PER CHI CAMBIA LA PRIMA CASA ENTRO LO STESSO ANNO IVA – AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA PER CHI CAMBIA LA PRIMA CASA ENTRO LO STESSO ANNO
(Legge 23/12/98, n.448, art.7, c. 1 e 2)

I contribuenti che, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale hanno fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, acquistano, a qualsiasi titolo (quindi anche a seguito di costruzione dell’immobile per contratto d’appalto), un’altra casa di abitazione non di lusso, hanno diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Anche per il secondo acquisto devono sussistere le condizioni previste dalla legge per fruire dell’agevolazione (nota II-bis all’articolo 1, Tar. parte I, D.P.R. n. 131/1986).
Misura del credito d’imposta
L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Ambito temporale dell’agevolazione
L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente al 1° gennaio 1999, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
In alternativa può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto e in compensazione in sede di versamento unificato delle imposte (D.Lgs. n. 241/1997).
Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.


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