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01.06.1999 - tributi

IVA – DICHIARAZIONI PERIODICHE – CHIARIMENTI MINISTERIALI

IVA – DICHIARAZIONI PERIODICHE – CHIARIMENTI MINISTERIALI IVA – DICHIARAZIONI PERIODICHE – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Cir. Min. n. 68 del 24/3/99)

A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 1998, nonchè di chiarimenti in merito alle dichiarazioni periodiche IVA approvate con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999, si forniscono le seguenti precisazioni, ad integrazione della circolare n.57/E del 5/3/99.

1.DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.
1.1 Società controllanti e controllate
(omissis)

1.2 Presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte di soggetti che abbiano cessato e ripreso l’attività nel corso dello stesso anno
Qualora un contribuente nel corso dell’anno 1998 abbia cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e successivamente abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita) deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione, costituita da:
– un frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 1998 e, nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attività;
– un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno indicando, in particolare, nel rigo VA7 la corrispondente partita IVA;
– un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda attività (senza, in questo caso, compilare il rigo VA7).
Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par.3.3).
Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata.

1.3 Calcolo dell’IVA a debito (rigo VL20)
Si ribadisce che nel rigo VL20 deve essere indicato un importo solo nel caso in cui la somma dei debiti indicati nella colonna 1, da rigo VL9 a VL12, risulti superiore alla somma dei crediti indicati nella colonna 2 da rigo VL9 a VL18.
Pertanto il suddetto importo risulta dalla seguente formula:
rigo VL20 = ((VL9 colonna1 (VL10 (VL11 (VL12) – (VL9 colonna2 (VL13 (VL14 (VL15 (VL16 (VL17 (VL18)).

1.4 Soggetti con contabilità presso terzi.
I contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono fare riferimento, ai fini del calcolo dell’IVA dovuta per il mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n.100).
Pertanto, ad esempio, in caso di liquidazione da effettuare nel mese di giugno relativamente al mese di maggio (con riferimento quindi all’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), l’importo risultante dal calcolo deve essere indicato, in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (IVA a debito per il mese di maggio), e nella dichiarazione periodica deve essere indicato il valore “05” nella casella 3 (mese di maggio).

1.5 Presentazione della dichiarazione da parte del curatore
(omissis)

1.6 Indicazione dell’importo versato (rigo VX16)
Si precisa che l’importo versato da indicare al rigo VX16 deve essere arrotondato alle migliaia di lire se espresso in lire (non riportando quindi gli ultimi tre zeri) ovvero all’unità di Euro se espresso in Euro.

2.DICHIARAZIONE IVA PERIODICA.
2.1 Richiesta di rimborso infrannuale da parte dei soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica
Per l’anno 1999 i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, qualora intendano richiedere il rimborso infrannuale dell’eccedenza d’imposta detraibile al competente ufficio IVA o delle Entrate, possono, in alternativa, presentare l’istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 ovvero un esemplare del modello di dichiarazione periodica.
Si chiarisce, altresì, che tali soggetti restano comunque esclusi, per il detto anno 1999, dall’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica.
In luogo della richiesta di rimborso infrannuale, tale importo può essere portato in tutto o in parte in compensazione dagli stessi soggetti utilizzando il modello F24.

2.2 Indicazione delle operazioni passive nelle dichiarazioni IVA periodiche
Si chiarisce che nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica deve essere indicato (parimenti a quanto avviene nel quadro VF della dichiarazione annuale) l’ammontare (al netto dell’IVA) relativo a tutti gli acquisti rilevanti agli effetti dell’IVA (compresi gli acquisti con IVA indetraibile – autovetture, spese di rappresentanza, ecc.-), annotati nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica di cui si tiene conto per il calcolo dell’IVA da detrarre, indipendentemente dal fatto che l’imposta risulti effettivamente detraibile.
Si precisa inoltre che in detto rigo deve essere compreso anche l’importo degli acquisti ad esigibilità differita (ex art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72) registrati per il periodo di riferimento.

2.3 Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa al primo trimestre 1999
Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione periodica relativa al 1° trimestre da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali dell’IVA, si ricorda che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 1999, fermo restando al 16 maggio ’99 il termine per il versamento dell’IVA (eventualmente) dovuta in sede di liquidazione periodica.


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