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01.03.1999 - tributi

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
(D. Lgs. n. 422/98)

Con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1998 anche le imprese che non hanno per oggetto l’attività di costruzione o di rivendita di fabbricati abitativi, quali ad esempio le società di gestione immobiliare che concedono in locazione case di abitazione, possono portare in detrazione l’imposta assolta all’atto dell’acquisto dei suddetti immobili se oltre allo svolgimento delle operazioni esenti, quale l’affitto di unità abitative, svolgono anche operazioni imponibili, come l’affitto di immobili commerciali e di conseguenza operano la riduzione della detrazione ai sensi delVart.19, comma 5 e dell’art. 19-bis della legge Iva, con calcolo della percentuale di detrazione in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni imponibili effettuate e l’ammontare di tutte le operazioni effettuate, comprese quelle esenti.
Essendo la norma retroattiva le eventuali detrazioni non operate nel corso dei 1998 potranno essere effettuate in sede di dichiarazione annuale Iva.
È stato inoltre concesso, sempre con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1998, che tali società possano optare per l’applicazione separata dell’imposta ai sensi dell’art.36, terzo comma della legge Iva, relativamente all’attività di locazione di fabbricati abitativi, esenti Iva e quindi con detrazione sugli acquisti esclusa o limitata e all’attività di locazione di fabbricati non abitativi, imponibile Iva e quindi con imposta sugli acquisti detraibile, ancorché tali attività siano ambedue comprese in un unico codice attività.
Per l’anno 1998 l’opzione e la conseguente separazione delle attività potrà essere effettuata in sede di dichiarazione annuale Iva.


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