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01.01.1999 - trasporti

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI – ANNO 1999

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI – ANNO 1999 REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI – ANNO 1999
(Ministero dei trasporti e della navigazione – D.M.21/12/98 in G.U. n.301 del 28/12/98)

Il Ministero dei trasporti, con il Decreto 21/12/98, ha disposto la revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l’anno 1999.
La novità più rilevante del provvedimento è relativa al calendario delle revisioni che non si basa più, come era consuetudine, sull’ultimo numero della targa, bensì sul mese di immatricolazione o di revisione del veicolo.
Di conseguenza un veicolo immatricolato nel mese di ottobre 1994 dovrà essere sottoposto a revisione entro ottobre 1999.
Nel caso di veicoli già sottoposti a revisione, la data di scadenza per la nuova verifica sarà l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello di effettuazione della prima revisione.
Si pubblica di seguito il testo del Decreto in esame.
Ministero dei trasporti e della navigazione – D.M.21/12/98 (in G.U. n.301 del 28/12/98)

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l’anno 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Visto il decreto ministeriale n. 408 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonchè gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico;

Decreta:

Art. 1.
1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:
a) autobus;
b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
e) autoambulanze,
è disposta per il 1999 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore;
g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto d) e autocaravan;
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1995, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1995 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell’art. 2 del decreto ministeriale n. 408 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998.

Art. 2.
1. Le operazioni di revisione di cui all’art. 1, punti a), b), c), d) ed e), devono essere effettuate nel corso dell’anno 1999 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati nel 1998, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta;
b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
2. Le operazioni di revisione di cui ai punti f), g) ed h) devono essere effettuate nel corso dell’anno 1999 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati entro il 31 dicembre 1995, sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta;
b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
3. Per i veicoli di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo pertanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.


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