Print Friendly, PDF & Email
01.07.2000 - tributi

STUDI DI SETTORE- CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE

STUDI DI SETTORE- CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE STUDI DI SETTORE- CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE

Il Ministero delle finanze con circolare 8/6/00, n.121/E fornisce chiarimenti in materia di studi di settore.
Con riferimento specifico al settore edilizio (studi di settore SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E), la circolare ministeriale sottolinea l’applicazione in via sperimentale, per il periodo di imposta 1999, degli studi per le imprese con ricavi dichiarati superiori a 2 miliardi di lire, recependo tutte le osservazioni dell’ANCE con le quali sono state evidenziate le anomalie e le criticità degli studi di settore per l’edilizia approvati con Decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000. In particolare, viene precisato che in sede di verifica dovrà essere posta la massima attenzione in relazione ai “fattori interni ed esterni che condizionano la struttura esaminata con riflessi sulla capacità produttiva” . Tra i fattori interni di rilievo che potrebbero comportare una riduzione della produttività per addetto si segnala:
– la presenza di attrezzature di cantiere che portano a maggiori consumi di energia e carburante;
– la presenza di imprenditori individuali in età di pensione il cui rendimento lavorativo è generalmente ridotto;
– la circostanza che per le imprese individuali con un basso numero di addetti, il titolare deve necessariamente svolgere mansioni che comportano una diminuzione del suo impegno nella produzione.
Lo scostamento dei ricavi stimati rispetto a quelli dichiarati potrebbe, inoltre, essere collegata alla presenza dei seguenti fattori esterni di condizionamento:
– partecipazione alle gare al ribasso per le imprese che eseguono prevalentemente appalti pubblici;
– realizzazione di lavori prevalentemente in subappalto rispetto ai quali committente è una impresa edile;
– negli ultimi anni, con la crisi del settore ed i ritardi nei pagamenti, numerose imprese hanno acquisito lavori in perdita pur di dimostrare alle banche un portafoglio lavori che consentisse loro di accedere a fidi ed altre forme di credito;
– è possibile, inoltre, che lo studio di settore stimi impropriamente ricavi in presenza di rimanenze relative a lavori in corso di propria promozione o lavori su commessa di durata infrannuale. Infatti, tali rimanenze, valutate a costi specifici ai sensi dell’art.59, comma 5, del TUIR 917/86, non costituiscono ricavi del periodo di imposta (1999), mentre lo studio considera tali lavorazioni tra i ricavi stimati. Ciò è dovuto al fatto che la rilevazione dei dati contabili in sede di dichiarazione dei redditi non considera tali lavorazioni distintamente, così come avviene per i prodotti finiti. A tal proposito, si ricorda che tali informazioni vengono richieste all’interno del “quadro Z” del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore, che deve essere trasmesso insieme al modello Unico 2000.
Tenuto conto di tutti gli elementi suddetti che potrebbero produrre una stima non corretta dei ricavi, per il settore edilizio la Commissione Ministeriale che ha validato gli studi ha evidenziato la necessità di provvedere a una tempestiva revisione Nel frattempo, sottolinea il Ministero delle finanze, per il periodo di imposta 1999 lo studio deve essere considerato a carattere sperimentale nei confronti delle imprese che superano i due miliardi di ricavo. Pertanto, in caso di mancato adeguamento dei ricavi alle stime di GERICO 2000, l’attività di accertamento dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche osservazioni del contribuente. In ogni caso, l’adeguamento evita l’eventuale accertamento di maggiori ricavi sulla base delle risultanze dello studio di settore revisionato, anche nel caso in cui l’ammontare dei ricavi stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con GERICO 2000.
Per quanto attiene ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e limitatamente agli studi di settore per l’edilizia (questionario SG69A-E), la circolare precisa:
– nella indicazione della: tipologia dell’attività; localizzazione; modalità di acquisizione dei lavori; modalità di realizzazione dei lavori e specializzazione; il riferimento da utilizzare per la corretta compilazione delle distribuzioni percentuali è quello relativo alla “attività effettivamente svolta in rapporto all’intera produzione dell’anno 1999, a prescindere dal fatto che tale attività abbia determinato ricavi o incrementi di rimanenze”;
– per il personale dipendente da indicare nei quadri D e Z va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell’anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro;
– per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell’impresa va invece indicato il numero degli stessi alla data del 31 dicembre;
– nel rigo Z05 degli studi SG69 relativo alla indicazione della modalità di realizzazione dei lavori, va indicata la percentuale dei lavori realizzati attraverso l’utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, rispetto al totale della produzione (ivi compresi i lavori eseguiti con l’ausilio di attrezzature prese in noleggio o locazione finanziaria). Per contro, nel rigo Z06 va indicata la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese, rispetto al totale della produzione;
Si richiama, inoltre, l’attenzione sui seguenti punti della circolare che trattano questioni di interesse generale per tutti le imprese alle quali si applicano gli studi di settore:
– gli studi di settore non si applicano qualora l’esercizio dell’attività viene svolta in più unità produttive. Tale forma di inapplicabilità non riguarda l’ipotesi in cui la presenza di più punti di produzione costituisce una caratteristica dell’attività esercitata (es. i cantieri per l’attività edilizia);
– ai fini di una corretta applicazione degli studi di settore è opportuno verificare che il software GERICO 2000, utilizzato per riscontrare la congruità dei ricavi dichiarati, abbia correttamente classificato il contribuente nell’ambito dei diversi tipi di impresa. L’eventuale attribuzione a un gruppo omogeneo (cluster) che non corrisponde alle caratteristiche aziendali del contribuente dovrà essere attentamente considerata per valutare se lo studio sia effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del contribuente (in sostanza potrà rafforzare le difese dell’impresa che non si è adeguata alla stima dei ricavi);
– i dati richiesti nel nuovo quadro Z, parte integrante del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, non influenzano i ricavi determinati sulla base dell’applicazione di GERICO 2000, ma costituiscono informazioni da elaborare ai fini della revisione dello studio. In ogni caso, si richiama l’attenzione sull’importanza di compilare correttamente e con la massima attenzione tale quadro, in quanto le informazioni in esso contenute potranno essere oggetto di valutazione anche per il periodo di imposta 1999, nell’ipotesi di un eventuale contraddittorio con il contribuente, ai fini della determinazione dell’entità dei ricavi presunti;
– il software GERICO 2000 effettua automaticamente il confronto tra i ricavi dichiarati dalle imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (es. imprese edili) e quelli presunti sulla base degli studi di settore, aumentando i primi delle variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali;
– i contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore possono, in sede di presentazione del modello Unico 2000, provvedere alla regolarizzazione dei codici di attività senza l’applicazione di sanzioni anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti. In particolare, è possibile comunicare i codici di attività relativi all’attività prevalente e a quelle secondarie (rispetto ai ricavi complessivi), diversi da quelli risultanti all’Amministrazione finanziaria.
Si richiama, infine, l’attenzione sull’obbligo di annotazione separata dei ricavi da parte delle imprese che esercitano contemporaneamente due o più attività (cd imprese pluriattività), introdotto, dal 1 maggio 2000, anche per le imprese edili.
Il Decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1999 (in G.U. n.304/99) ha, infatti, previsto che i contribuenti (quali ad es. le imprese edili) che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore (es. costruzione di opere idrauliche – codice di attività 45.24.0, studio di settore SG69D e costruzione di autostrade, codice di attività 45.23.0, studio di settore SG69C), devono annotare separatamente i componenti positivi e negativi afferenti a ciascuna attività rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore se, nel periodo d’imposta precedente, l’importo dei ricavi da attività secondarie supera il 20% dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati nell’anno cui si riferisce lo studio di settore (1999). Con la circolare 25 febbraio 2000, n.31/E il Ministero delle finanze ha precisato in merito che l’obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini degli studi di settore sussiste solo se, in caso di esercizio di più attività, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore (come nell’esempio sopra prospettato). Viceversa, tale obbligo non sussiste se per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore.
La normativa non prescrive una particolare modalità di annotazione. Pertanto, le imprese possono adottare il sistema di annotazione ritenuto più adatto (ad esempio codici causali, registri sezionali, schede extracontabili).
Riepilogando, a partire dal 1 maggio 2000, le imprese del settore edilizio che esercitano due o più attività hanno:
– l’obbligo di annotazione separata dei ricavi anche se una o più di tali attività risultano marginali in termini di ricavi, rispetto ai ricavi complessivamente realizzati con tutte le attività esercitate;
– l’obbligo di annotazione separata anche di tutti gli altri componenti rilevanti per l’applicazione degli studi di settore solo se, nel periodo di imposta precedente, i ricavi conseguiti dalle attività secondarie superano il 20% dei ricavi complessivi.
Tale obbligo non sussiste:
– nell’ipotesi di imprese pluriattività , qualora tali attività siano contraddistinte da codici ISTAT compresi nello stesso studio di settore (es. SG69E che comprende: 45.21.0; 45.22.0; 45.25.0);
– se esistono obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate.
L’obbligo di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti per l’applicazione degli studi di settore si assolve mediante l’indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi. Per contro, l’annotazione separata dei dati contabili avviene mediante l’indicazione separata in dichiarazione dei redditi soltanto per il periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999 (cioè, in sede di UNICO 2001).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941