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01.07.2000 - tributi

STUDI DI SETTORE – REGOLARIZZAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ E ADEGUAMENTO DI UNICO 2000

STUDI DI SETTORE – REGOLARIZZAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ E ADEGUAMENTO DI UNICO 2000 STUDI DI SETTORE – REGOLARIZZAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ E ADEGUAMENTO DI UNICO 2000
(Min. fin., Circ. 8/6/00, n. 121/E)
I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo all’attività effettivamente esercitata in modo prevalente nonché quelli relativi alle eventuali attività secondarie per le quali sia stata volontariamente tenuta separata annotazione dei componenti rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.
Con una disposizione contenuta nel disegno di legge “collegato ordinamentale” alla legge finanziaria per l’anno 2000 è stata prevista la possibilità, per i contribuenti destinatari degli studi settore e dei parametri, di comunicare codici di attività relativi all’attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all’Amministrazione finanziaria mediante l’indicazione nel modello UNICO 2000 dei codici corrispondenti alle attività effettivamente esercitate.
Tale indicazione produce i medesimi effetti della dichiarazione di variazione dell’attività ai fini IVA (art. 35, D.P.R. n. 633/1972), senza applicazione di sanzioni neanche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
La disposizione, in corso di approvazione, è stata già recepita nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000.
Sono interessati alla regolarizzazione dei codici di attività:
– tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore o i parametri;
– i soggetti che effettivamente esercitano una attività per la quale si applicano gli studi di settore o i parametri, ma che hanno in precedenza comunicato all’Amministrazione finanziaria l’esercizio di un’attività per la quale non trovano applicazione tali strumenti di accertamento;
– i soggetti che hanno in precedenza, comunicato l’esercizio di un’attività per la quale non si applicano gli studi di settore e i parametri e che intendono variare la stessa comunicando un nuovo codice di attività per il quale trovano, invece, applicazione gli studi di settore o i parametri.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i contribuenti esercenti attività per le quali non sono stati elaborati né i parametri, né gli studi di settore o che si trovano in condizioni in cui sussistono cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri (inizio attività, cessazione dell’attività, periodo di non normale svolgimento ecc.).

Adeguamento in dichiarazione dei redditi
Per il primo anno di applicazione dei singoli studi di settore, i contribuenti possono effettuare l’adeguamento dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi stessi in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi.
In base a una specifica disposizione contenuta nel “collegato ordinamentale” alla finanziaria 2000, in corso di approvazione e già recepita nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, è consentito effettuare l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi anche per il secondo periodo d’imposta di applicazione degli studi approvati con decreto 30 marzo 1999.
Per il 1999, quindi, tutti i contribuenti destinatari degli studi di settore possono indicare nella dichiarazione dei redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi, i ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione degli studi.


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