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01.04.2001 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – (L.388/2000)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – (L AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – (L.388/2000)
(Min. Fin. Circ. 6/2/01, n. 13/E)

La legge 388 del 23 dicembre 2000, nel prorogare sino al 31 dicembre 2001 l’efficacia della norma, contenuta nell’art.1 della legge 449/1997, in materia di detraibilità, ai fini Irpef e nella misura del 36%, delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio abitativo privato, ha teso ad ampliare le fattispecie agevolate. In particolare, infatti, il comma 2 dell’art.2 della Finanziaria 2001, ha specificato alcune tipologie di spese riconducibili nella fattispecie relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche e, inoltre, ha previsto la fruibilità del beneficio fiscale anche per l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici e quelle finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
In relazione alla prima modifica sopra richiamata, la nuova formulazione normativa prevede tra le spese ammissibili alla detrazione, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche quelle aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e, più in generale, ogni intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (art.3, comma 3, Legge 104/1992).
Uno dei principali dubbi interpretativi, inerenti l’introduzione di tale specificazione, era relativa alla possibilità che il legislatore, con la nuova formulazione, avesse inteso limitare gli interventi rientranti nella categoria più generale, relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche alle sole opere aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. Con la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001, invece, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che tale limitazione non sussiste e che, conseguentemente, non vi è alcun dubbio sulla fruibilità dell’agevolazione ogni volta in cui venga realizzato un intervento conforme alle prescrizioni tecniche previste dalle disposizioni relative agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989). Resta fermo, comunque, il diritto alla detrazione qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nello stesso ambito, inoltre, la circolare ministeriale sopracitata ha specificato che oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente gli interventi eseguiti sugli immobili volti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap, risultando, quindi, esclusi gli acquisti di strumenti seppur aventi la stessa finalità e funzione. Si tratta, a titolo esemplificativo, dei telefoni a viva voce, degli schermi a tocco, dei computer e delle tastiere espanse, che, tra l’altro, rientrando nella categoria dei sussidi tecnici ed informatici, danno diritto alla detrazione del 19% ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lett. c) del TUIR, non cumulabile con il beneficio fiscale in esame.
Si ricorda, poi, che le opere volte al superamento delle barriere architettoniche sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 4% (art.41-ter, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972).
Per quanto attiene, invece, alle altre opere la cui realizzazione, in base all’ampliamento disposto dalla Finanziaria 2001, dà diritto alla detrazione IRPEF, il Ministero delle Finanze, nell’ambito della stessa circolare in commento, ha chiarito che rientrano nell’agevolazione gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento, da parte di terzi, di atti penalmente illeciti, quali furto, aggressione, sequestro di persona, ed ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti.
A titolo esemplificativo, la circolare ministeriale elenca le seguenti misure:
– rafforzamento, sostituzione od installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
– apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
– porte blindate o rinforzate;
– apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
– installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
– apposizione di saracinesche;
– tapparelle metalliche con bloccaggi;
– vetri antisfondamento;
– casseforti a muro;
– fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
– apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Esulano, invece, dall’agevolazione le spese sostenute per la stipulazione di un contratto con un istituto di vigilanza, in quanto non comportanti interventi sugli immobili.
Per la stessa motivazione, inoltre, con riguardo all’ultima tipologia di spesa agevolata secondo le nuove disposizioni, l’Amministrazione finanziaria ha escluso che possa attribuirsi il diritto alla detrazione di imposta al semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature od elettrodomestici dotati di sistemi di sicurezza per evitare gli infortuni domestici. Anche in questa ipotesi, infatti, non si configura un intervento sull’immobile, presente, invece, nel caso di sostituzione del tubo del gas o di riparazione di una presa malfunzionante, le cui spese risultano, conseguentemente detraibili nella misura consentita. Tra gli interventi agevolabili, rispondenti alla medesima finalità, inoltre, vanno ricompresi, non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, ma anche quelle volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma finalizzati ugualmente ad incrementare la sicurezza domestica.
Esemplificazioni di tali interventi sono, tra l’altro, contenute nella precedente circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, la n. 7/E del 26 gennaio 2001 che menziona:
– installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
– montaggio di vetri antinfortunistica;
– installazione di corrimano lungo le scale.
Per concludere l’analisi delle fattispecie agevolate, rientranti nell’art.1 della legge 449/1997, così come modificata dalla Finanziaria 2000 (L. 488/1999) e con le integrazioni, sopra illustrate, apportate dalla Finanziaria 2001 (L. 388/2000), si riporta di seguito l’elenco degli interventi, la cui realizzazione attribuisce il diritto alla detrazione del 36% delle relative spese sostenute:
– opere di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 eseguite su parti comuni di edifici residenziali;
– opere di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 eseguite su parti comuni di edifici residenziali e/o su singole unità immobiliari;
– opere di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 eseguite su parti comuni di edifici residenziali e/o su singole unità immobiliari;
– opere di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 eseguite su parti comuni di edifici residenziali e/o su singole unità immobiliari;
– opere volte al superamento delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e DM 14 giugno 1989, n. 236) aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e, in generale, ogni intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (art.3, comma 3, Legge 104/1992);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici (legge 31 luglio 1977, n. 249);
o opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e D.P.C.M. 14 novembre 1997);
– opere finalizzate al risparmio energetico, ivi comprese, ad esempio quelle per l’installazione di pannelli solari (legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412);
– opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica (legge 2 febbraio 1974, n. 64)
– opere finalizzate alla messa a norma degli edifici (legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 6 dicembre 1971, n. 1083);
– opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; o opere finalizzate ad evitare infortuni domestici;
– opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– acquisto, nei soli limiti delle spese di realizzazione, di parcheggi pertinenziali.
Per completezza, inoltre, si ricorda che, in base alla circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E, tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano anche quelle relative:
– alla progettazione dei lavori;
– all’acquisto dei materiali;
– all’esecuzione dei lavori;
– alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
– alla relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– alle perizie e sopralluoghi;
– all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, alle autorizzazioni, alle denunzie di inizio lavori;
– agli oneri di urbanizzazione;
– ad altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
Le nuove disposizioni normative non incidono, invece, sull’individuazione dei soggetti beneficiari, sul limite di spesa su cui applicare la detrazione nella misura consentita (ossia lire 150.000.000 in relazione a ciascuna persona fisica ed alla singola unità immobiliare sulla quale vengono effettuati gli interventi), né sugli adempimenti richiesti per poter essere ammessi a fruire del beneficio fiscale.
Riguardo questi ultimi, tuttavia, lo stesso art.2, comma 4, della Finanziaria 2001 prevede una “sanatoria” concessa a coloro i quali non abbiano provveduto per tempo all’invio della comunicazione di inizio lavori, come previsto dal DM 18 febbraio 1998, n. 41, recante il regolamento attuativo dell’articolo 1 della legge n. 449 del 1997. In particolare, infatti, quest’ultimo prescrive, tra i vari adempimenti, l’obbligo di trasmettere mediante raccomandata al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette la comunicazione della data di inizio dei lavori prima dell’inizio degli stessi, pena la decadenza dal beneficio fiscale. Con la nuova disposizione vengono, invece, ammessi a fruire della detrazione di imposta tutti i soggetti che abbiano iniziato gli interventi agevolati entro il 30 giugno 2000, e che abbiano trasmesso tardivamente la relativa comunicazione, purché tale obbligo sia stato adempiuto entro 90 giorni dalla data effettiva di inizio dei lavori.
Resta confermato che, per gli interventi iniziati dal 1°luglio 2000, la comunicazione al Centro Servizi delle Imposte deve essere preventiva, a pena di decadenza dai benefici di legge.
Un’altra novità importante, contenuta nella Finanziaria per il 2001, in particolare nell’art.30, comma 3, è la proroga sino al 31 dicembre di quest’anno della disposizione dell’art.7, comma 1, lett.b), della legge 488/1999 che, in attuazione della direttiva dell’Unione Europea 1999/85 finalizzata ad agevolare i settori ad alta intensità di manodopera, ha introdotto l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% (originariamente solo per il 2000) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Come noto si tratta dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall’art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge 457/1978, eseguiti su singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A9 e A11 (a prescindere dalla tipologia dell’edificio del quale esse sono parti) ed agli interi fabbricati dove è prevalente la destinazione abitativa (ossia edifici che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato; in quest’ultimo caso la riduzione dell’aliquota si applica oltre che per le abitazioni anche per i corrispettivi relativi a lavori su parti comuni. Resta fermo che per i corrispettivi relativi agli interventi riferibili alle unità immobiliari non abitative si applica l’aliquota IVA ordinaria).
Inoltre, trattandosi di prestazioni di servizi, per i quali l’operazione si intende effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura, la proroga è da intendersi efficace per le prestazioni fatturate entro il 31 dicembre 2001, indipendentemente dal momento di effettiva realizzazione e completamento degli interventi di recupero agevolati.
E’ bene ricordare comunque che gli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo art.31 sono, in base all’art.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, stabilmente assoggettati all’aliquota IVA del 10%. Quest’ultima rimarrà conseguentemente applicabile a tali fattispecie, se oggetto di un contratto di appalto, anche dopo il 31 dicembre 2001.
La norma della Finanziaria 2001, si sottolinea, dispone esclusivamente la proroga delle sopra richiamate disposizioni, non intervenendo sul dettato normativo, che conseguentemente rimane immutato. Risultano, quindi, ancora efficaci le puntualizzazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria su tale beneficio fiscale.
A tale proposito si richiamano brevemente le principali “regole” che disciplinano l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% per la realizzazione delle opere sopra riportate. In particolare si ricorda che l’agevolazione, come messo in evidenza dal Ministero delle Finanze con la circolare n.71/E del 7 aprile 2000, riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell’intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della manodopera assume comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione. In tale ambito, è noto inoltre, che l’unica eccezione contemplata espressamente dal Legislatore, per la quale l’applicabilità del beneficio trova delle limitazioni, è quella dei cosiddetti “beni significativi”, tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Per questi l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni sopra elencati.
Di conseguenza, come affermato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare 247/E del 29 dicembre 1999, nell’ipotesi in cui siano utilizzati nel quadro dell’intervento, beni di valore significativo ricompresi nell’elenco sopra riportato, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto d’IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.
L’agevolazione è invece totalmente esclusa per le prestazioni rese dai professionisti (architetti, ingegneri, geometri e così via), in quanto non comprese nella motivazione complessiva della Direttiva comunitaria 1999/85, indirizzata ad agevolare solo le prestazioni con elevata intensità di manodopera e non anche le prestazioni professionali.
Inoltre si ricorda che un altro caso di esclusione è relativo alle prestazioni rese con contratto di subappalto, come puntualizzato dalla circolare ministeriale 71/E del 7 aprile 2000, sopra citata.


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